MAGAZINE

Cavedio condominiale: come si dividono le spese

Il cavedio condominiale, chiamato anche pozzo di luce è un piccolo cortile interno al condominio, spesso causa di contenziosi: ecco come usarlo e gestire le spese

Ultimo aggiornamento 05-06-2024

Pasquale Gangemi

Consulente ed Agente Immobiliare - Mediatore creditizio

Chiedi un preventivo per servizi immobiliari e condominiali geometri richiedi un preventivo gratis

Con cavedio condominiale si fa riferimento al piccolo cortile interno situato all’interno delle mura perimetrali del condominio. Viene chiamato anche chiostrina o pozzo di luce, perchè si tratta di uno spazio all’aria aperta che offre alla vista una porzione di cielo. La sua caratteristiche è che non è affacciato sul suolo pubblico ma è circondato dagli appartamenti di un condominio, quindi non è visibile da fuori.

Spesso, all’interno dei condomini si creano dei contenziosi su chi e come debba occuparsi del cavedio. In questo articolo cerchiamo di far chiarezza una volta per tutte.

Iscriviti alla nostra Newsletter Unisciti a noi e ricevi tutte le novità del mondo casa
Inserisci un indirizzo email valido. Cliccando sul pulsante "Iscriviti" accetti la nostra privacy policy consultabile qui.

Cavedio condominiale: scopo e ripartizione delle spese

Il cavedio condominiale è necessario per garantire l’arrivo della luce naturale e dell’aria a tutti gli appartamenti che si affacciano sul suolo privato e non su quello pubblico, quindi quelli situati internamente. Il cavedio può far parte sia di una porzione di spazio privata, ovvero appartenente solo a uno o due appartamenti (in accordo con tutti secondo il regolamento condominiale e presente anche nell’atto d’acquisto) oppure può essere una vera e propria parte comune dell’edificio, quindi di proprietà di tutti i condomini.

Quindi, ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile si tratta di un bene comune e le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Per esempio, se si vuol mettere un sistema di videosorveglianza in condominio proprio in questo spazio bisogna accordarsi e dividere i costi.

Ma cosa succede se un appartamento non si affaccia sul cavedio e quindi non ha alcun beneficio da questo spazio? Questa situazione si è discussa in una sentenza del Tribunale di Genova il 20 gennaio 2011. In base a quanto dichiarato, l’immobile non è collegato al cavedio quindi non deve contribuire alle spese per questa parte del condominio.

In base a questa sentenza, è necessario valutare molto bene quali sono effettivamente i beneficiari del cavedio e dividere le spese tra le persone che ne traggono vantaggio. Ciò avviene anche con altre parti comuni. Per esempio, chi sta al piano terra e non usa l’ascensore non deve essere interessato dalle spese.

Cavedio condominiale uso esclusivo: è possibile

Può capire che uno o più condomini utilizzino più di altri una parte comune come il cavedio condominiale, tuttavia non è lecito un uso esclusivo di questo spazio, che impedisca ad altri condomini di poter transitare o usarlo da un giorno all’altro quando ne hanno bisogno. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione il 7 marzo 2018 con l’ordinanza 5358.

Insomma, si tratta di una parte comune che deve essere curata e gestita da tutte le persone che effettivamente ne usufruiscono. Non si può, quindi, recintare oppure non si può impedire il passaggio o la sosta ad altre persone. Tra i lavori condominiali che si possono fare per migliorare questo ambiente a cielo aperto spicca la pavimentazione. Si può anche creare uno spazio da riservare alla coltivazione di piante oppure creare un’area giochi per i bambini che abitano dentro il condominio e così via. Per effettuare gli interventi di miglioramento è necessario chiedere l’autorizzazione di tutti gli interessati.

La buona gestione del cavedio dipende anche dalla professionalità dell’amministratore condominiale.

Vuoi nominarne uno nel tuo condominio? 

Scegli uno dei nostri migliori professionisti! Richiedi un preventivo gratis a servizi immobiliari e condominiali geometri

CHIEDI ORA