Coperture per esterni senza permessi: quali sono e come usarle
Ogni spazio esterno, per essere vivibile, deve essere dotato di una copertura. Con l'esperto, vediamo quali sono le coperture che non richiedono permessi
Pasquale Piroso
Architetto
Studio architettura Loft Canova
- Coperture da esterno: quali sono le autorizzazioni necessarie?
- Coperture per esterni: le normative da rispettare
- Coperture outdoor: quali rientrano nell’edilizia libera?
- Coperture da esterno: quali sono le autorizzazioni necessarie?
- Coperture per esterni: le normative da rispettare
- Coperture outdoor: quali rientrano nell’edilizia libera?
Trasformare il proprio spazio esterno in uno spazio votato al relax è un desiderio comune per molti proprietari di casa. Che si tratti di un giardino, un terrazzo o un balcone, le coperture per esterni offrono una soluzione elegante per creare zone d’ombra, proteggere dalle intemperie e definire aree funzionali. Tuttavia, orientarsi nel mondo delle normative edilizie può risultare complesso e scoraggiante.
La buona notizia è che esistono diverse opzioni di coperture esterne che possono essere installate senza la necessità di permessi specifici, in quanto rientrano nella categoria dell’edilizia libera. Queste strutture, caratterizzate dalla loro leggerezza e temporaneità, offrono flessibilità e praticità, consentendo di migliorare rapidamente i propri spazi all’aperto. Vediamo quali sono e come usarle.
Coperture da esterno: quali sono le autorizzazioni necessarie?
L’installazione di strutture esterne come pergole, verande, gazebo o tettoie richiede spesso specifiche autorizzazioni. Prima di intraprendere qualsiasi progetto, è consigliabile consultare un esperto nel settore per evitare problemi futuri, come la potenziale rimozione di strutture non conformi. Ecco una panoramica delle autorizzazioni più comuni:
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): necessaria per installazioni che non modificano parametri urbanistici, volumi o destinazioni d’uso, e non alterano la forma dell’edificio.
- CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata): richiesta per opere che modificano le superfici interne senza alterare il volume complessivo o la destinazione d’uso originale.
- Permesso di costruire: indispensabile per nuove costruzioni o modifiche che comportano variazioni volumetriche.
È importante notare che non tutte le coperture esterne richiedono permessi speciali. È fondamentale informarsi sulle normative locali vigenti, poiché le regole possono variare in base al comune e alla regione di residenza.
Coperture per esterni: le normative da rispettare
L’installazione di strutture esterne come pergole è soggetta a diverse normative che è essenziale conoscere e rispettare.
Il Regolamento di Urbanistica Comunale rappresenta il primo riferimento normativo da consultare. Questo documento può contenere disposizioni più restrittive rispetto alle leggi regionali e statali, imponendo limitazioni aggiuntive specifiche per il territorio comunale. A livello più ampio, le leggi regionali forniscono un quadro normativo che si applica a tutta la regione di appartenenza. Queste leggi possono variare da una regione all’altra, quindi è importante verificare le disposizioni specifiche della propria area.
Un importante strumento di riferimento è il Glossario per l’edilizia libera, introdotto nel 2018. Questo documento elenca le opere che possono essere realizzate senza necessità di titoli abilitativi o comunicazioni specifiche, nel rispetto delle norme edilizie vigenti. Il Glossario chiarisce quali interventi non richiedono Permesso di costruire, SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).
Per ottenere informazioni precise sulle normative specifiche relative all’installazione di pergole o altre coperture esterne, si consiglia vivamente di consultare gli uffici comunali competenti. Questi potranno fornire dettagli su eventuali vincoli paesaggistici, restrizioni particolari e altre regole locali da osservare.
Coperture outdoor: quali rientrano nell’edilizia libera?
Nel panorama delle strutture esterne, è fondamentale comprendere quali installazioni possono essere realizzate senza necessità di permessi specifici. Il glossario semplificato dell’edilizia libera ha fornito chiarimenti importanti in merito, definendo una serie di coperture leggere e amovibili che possono essere installate con relativa facilità. La loro peculiarità risiede nella natura non permanente e nella facilità di rimozione, aspetti che li differenziano dalle strutture fisse che richiedono autorizzazioni più complesse.
Analizziamo nel dettaglio le strutture che rientrano nell’edilizia libera:
- Gazebo: queste strutture, tipicamente utilizzate in giardini o spazi aperti, sono ammesse senza permessi specifici se rispettano determinati criteri. Devono essere di dimensioni contenute e, soprattutto, non fissate permanentemente al suolo. La chiave è la loro natura temporanea: se realizzati con materiali leggeri e facilmente smontabili, non richiedono autorizzazioni. È importante notare, tuttavia, che i gazebo in muratura o con caratteristiche più permanenti seguono regolamentazioni diverse.
- Pergolati e pergole: molto apprezzate per creare zone d’ombra e supportare piante rampicanti, rientrano nell’edilizia libera sia nella versione autoportante che in quella addossata all’edificio. La condizione essenziale è che siano realizzate con materiali leggeri, non siano ancorate stabilmente al terreno e possano essere facilmente rimosse. Per l’installazione su balconi o terrazzi condominiali, è necessario ottenere l’autorizzazione del condominio e presentare una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) al Comune. Un aspetto da non trascurare è il rispetto delle distanze dai confini, un elemento che può variare in base alle normative locali.
- Tende e coperture leggere di arredo: in questa categoria rientrano tende da sole, ombrelloni fissi e altre coperture leggere. La loro funzione principale è quella di fornire ombra e protezione dagli agenti atmosferici, mantenendo al contempo un carattere decorativo e non permanente.
È cruciale sottolineare che per rientrare nell’edilizia libera, tutte queste strutture devono mantenere caratteristiche di leggerezza e temporaneità. Qualsiasi modifica che le renda più permanenti o sostanziali potrebbe richiedere permessi aggiuntivi.
Un caso particolare che merita attenzione è quello delle verande. A differenza delle strutture sopra menzionate, le verande non sono considerate edilizia libera. Essendo strutture rigide e chiuse su più lati, che modificano il volume e la sagoma dell’edificio, richiedono il permesso di costruire del Comune. Inoltre, è fortemente consigliato richiedere anche il parere dell’assemblea di condominio, soprattutto in contesti di proprietà condivisa.
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