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Condominio cambia tutto: quando è obbligatorio l'ascensore

La Corte di Cassazione ha stabilito l'obbligo di ascensore nei condomini in cui vivono persone con disabilità motorie: approfondiamo il caso nel dettaglio

11-09-2024

Alessia Mancini

Content manager e blogger

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Negli ultimi anni, la questione dell’installazione degli ascensori nei condomini è diventata sempre più rilevante, soprattutto in relazione alle normative sull’accessibilità e ai diritti delle persone con disabilità o difficoltà motorie. Il tema non riguarda solo il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, ma tocca anche aspetti legali e finanziari che coinvolgono tutti i condomini. Scopriamo in quali casi è obbligatorio installare un ascensore in un condominio, tenendo conto dei recenti aggiornamenti legislativi, evidenziando i diritti e i doveri di ciascun proprietario.

Abbattimento barriere architettoniche: cosa cambia in condominio

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La legislazione relativa all’accessibilità negli edifici condominiali sta attraversando importanti modifiche. Mentre in precedenza l’installazione di un ascensore richiedeva l’approvazione dell’assemblea con una maggioranza qualificata, ora la situazione è cambiata radicalmente.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza rivoluzionaria, stabilendo che i condomini hanno il diritto di installare un ascensore a proprie spese, anche senza il consenso dell’assemblea o in presenza di un voto contrario. Questa decisione si basa sul principio di solidarietà e mira a garantire la mobilità di tutti i residenti, inclusi coloro con disabilità o difficoltà motorie. La nuova interpretazione consente l’installazione dell’ascensore anche se ciò comporta alcune modifiche all’uso delle scale comuni o non rispetta pienamente le normative tecniche sulle barriere architettoniche, purché l’obiettivo sia migliorare l’accessibilità dell’edificio.

Obbligo ascensore in condominio: cosa ha deciso la Corte d’Appello

Un recente caso giudiziario ha portato all’attenzione la questione dell’accessibilità negli edifici condominiali, con particolare riferimento all’installazione di ascensori per persone con disabilità motorie, creando un importante precedente legale in materia.

Il caso ha avuto inizio quando alcuni condomini si sono rivolti al Tribunale di Trieste, evidenziando le difficoltà di mobilità di due residenti costrette su sedia a rotelle, impossibilitate a raggiungere i propri appartamenti a causa di un’entrata inaccessibile. La richiesta avanzata prevedeva l’installazione di un ascensore esterno sulla facciata dell’edificio, in prossimità dell’ingresso principale.

Nonostante la validità delle argomentazioni presentate, l’assemblea condominiale si era espressa per due volte contro questa iniziativa, rispettando il quorum deliberativo previsto dalla legge per i lavori condominiali. Di fronte a questa situazione di stallo, il Tribunale ha deciso di rivolgersi alla Corte d’Appello.

Sorprendentemente, la Corte d’Appello ha respinto la richiesta di installazione dell’ascensore. La motivazione addotta era che tale soluzione non avrebbe comunque risolto completamente il problema di mobilità delle condomine, poiché l’ascensore si sarebbe fermato su un pianerottolo intermedio, lasciando ancora dieci gradini da percorrere.

Insoddisfatti di questa decisione, i condomini hanno portato il caso davanti alla Corte di Cassazione. Quest’ultima ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che violasse la legge n.13 del Codice Civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rifiuto del condominio di deliberare innovazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, le persone con disabilità hanno il diritto di installare a proprie spese le strutture necessarie.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’edificio presentava effettivamente delle barriere architettoniche che impedivano l’accesso agli appartamenti delle condomine interessate. Ha quindi stabilito che l’installazione dell’ascensore sulla facciata fosse “indispensabile ai fini dell’accessibilità” della struttura.

Questa decisione crea un importante precedente giuridico, che potrà essere invocato in futuro in casi simili.

Ascensore in condominio: chi paga?

La questione delle spese condominiali relative all’ascensore è spesso fonte di dibattito e confusione tra i condomini. Per fare chiarezza su questo argomento, è necessario fare riferimento al Codice Civile, in particolare all’articolo 1124, che fornisce le linee guida per la suddivisione di tali costi.

Secondo questa norma, le spese per l’ascensore devono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari seguendo un criterio ben preciso. La suddivisione avviene in due parti uguali:

Questo metodo di ripartizione si applica a tutte le tipologie di spese legate all’ascensore, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tuttavia, quando si tratta dell’installazione di un nuovo ascensore in un condominio che ne era precedentemente sprovvisto, i condomini contrari all’installazione non sono obbligati a partecipare alle spese.

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