Condizionatori: quando è necessario richiedere la SCIA
L’installazione dei condizionatori è un’operazione complessa non solo dal punto di vista operativo ma anche burocratico. Vi spieghiamo come affrontare questo aspetto in piena serenità.
Ugo Sollazzo
Idraulico termotecnico
Installazione dei condizionatori all’esterno del fabbricato: cosa dice la Legge
Installazione dei condizionatori all’esterno del fabbricato: cosa dice la Legge
L’installazione dei condizionatori è è un processo complesso sia operativamente che burocraticamente. Vi spieghiamo come affrontare questo aspetto in piena serenità.
Una disciplina aggiornata dal decreto Sblocca Italia nel 2014
L’installazione dei condizionatori rientra nella tipologia di interventi regolamentata dall’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 (in seguito modificato dalla Legge n. 164 del 2014). In conformità a tale normativa, è richiesta un’autorizzazione per l’installazione del condizionatore, la cosiddetta SCIA (Segnalazione Certificazione Inizio Attività). Tale certificazione va compilata dal professionista specializzato che esegue l’intervento il quale, in questo modo, certifica l’inizio immediato dei lavori. Una volta inviata al Gabinetto di Edilizia Privata locale, il Comune può opporsi entro 30 giorni solo per difformità tecniche o giuridiche.
Analizziamo più da vicino la normativa per l’installazione dei condizionatori
Il già citato art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 e successive modifiche, distingue le varie tipologie di lavori edilizi. In particolare, nella categoria relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, include quelli volti alla realizzazione e integrazione di servizi tecnologici. In alcune sentenze posteriori, come quelle del TAR di Lazio e Campania del 2007, è stato sancito che il montaggio del condizionatore, poiché impianto tecnologico, rientrava nella casistica degli interventi sottoposti a rilascio della SCIA. Tali operazioni, infatti, sono classificate come lavori edilizi minori, ma pur sempre, appunto, di lavori edilizi si tratta.
Che cosa succede nel caso di mancato rispetto della disciplina?
La SCIA, di cui abbiamo parlato finora, rappresenta uno dei permessi cui è eventualmente soggetta l’installazione degli impianti climatizzanti. Il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 22, è sanzionato dall’art. 37 con una multa non inferiore a 516 euro. La situazione però si aggrava qualora il fabbricato sorga in una zona soggetta a vincolo paesaggistico (per esempio i centri storici). In tal caso, va richiesta anche un’autorizzazione paesaggistica, altrimenti la violazione sarà integrata secondo quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Ci sono situazioni in cui non è necessaria la SCIA?
Il D.P.R. 380 mediante l’art. 6 individua anche i casi di edilizia libera. Si tratta di quelle situazioni in cui è possibile fare a meno della presentazione della SCIA. Esse riguardano soprattutto l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Attenzione, però, perché la Legge nel rilevare l’illecito non distingue tra chi possiede la casa al momento dell’accertamento e chi, invece, ne disponeva al tempo dei lavori. Ciò vuol dire che, acquisendo un nuovo immobile, occorre subito rivolgersi a un tecnico per accertare la propria posizione nei confronti dei regolamenti edilizi.
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