Antenna privata su tetto condominiale: normativa e permessi
Tutti gli inquilini hanno diritto a installare un’antenna privata su un tetto condominiale o di proprietà privata, senza dover chiedere l’approvazione tramite un’assemblea.
Mauro Di Gennaro
Radiotecnico installatore
Va chiarito che esiste il cosiddetto “diritto all’informazione”. Pertanto, se è presente una antenna centralizzata in genere viene vietata dal condominio l’installazione di una antenna personale. Ciò è plausibile nel momento in cui l’antenna centralizzata è perfettamente efficiente, ed in grado di ricevere i canali ricevibili in zona.
Va chiarito che esiste il cosiddetto “diritto all’informazione”. Pertanto, se è presente una antenna centralizzata in genere viene vietata dal condominio l’installazione di una antenna personale. Ciò è plausibile nel momento in cui l’antenna centralizzata è perfettamente efficiente, ed in grado di ricevere i canali ricevibili in zona.
Se però l’antenna centralizzata non è in grado di soddisfare le esigenze (per qualsiasi motivo: lingua, studio, interesse personale, lavoro, svago, ecc.) di un solo utente, l’amministrazione non può opporsi alla installazione di una antenna personale che sia in grado, appunto, di permettere la ricezione dei canali desiderati che l’antenna centralizzata non riceve.
Per antenna si intende sia quella tradizionale, terrestre, sia quella satellitare, la cosiddetta parabola. Spesso si vieta all’utente di installare la parabola sul terrazzo condominiale in quanto è già presente una antenna centralizzata terrestre. Ma ciò è del tutto arbitrario in quanto attraverso l’antenna terrestre non si può fruire dei contenuti disponibili via satellite.
Identico è il caso in cui sia presente un impianto centralizzato satellitare ma un utente desidera sintonizzarsi su di un satellite diverso, per motivi di lingua, di studio, di interesse personale, di lavoro, di svago): non gli si può vietare l’installazione, proprio per il succitato “diritto all’informazione”.
Per l’installazione non è necessaria una delibera assembleare ma è sufficiente informare l’amministratore della necessità, che, tuttavia, deve rispettare i seguenti punti:
- l’antenna o parabola deve recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle proprietà private;
- deve preservare il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio;
- non deve pregiudicare il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione d’utilizzo;
- non deve impedire agli altri condomini di utilizzare il bene nello stesso modo;
- Non deve alterare la destinazione d’uso di tale bene.
Qualora l’inquilino abbia la possibilità di installare l’antenna sulla sua proprietà, come ad esempio sul terrazzo, non rientra nel diritto di installare l’antenna privata sul tetto condominiale.
Diritto d’antenna su proprietà altrui: in che cosa consiste
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