Recinzione e titolo edilizio: cosa sapere prima di installarla
Vuoi delimitare il tuo giardino? Vediamo, con l'esperto, le regole da rispettare a seconda della tipologia di recinzione.
Francesco Bosco
Ingegnere Edile – Architetto
- Quale titolo edilizio occorre per una recinzione?
- Recinzione con rete metallica
- Recinzione con rete metallica e muretto in calcestruzzo
- Recinzione in cemento
- Quale titolo edilizio occorre per una recinzione?
- Recinzione con rete metallica
- Recinzione con rete metallica e muretto in calcestruzzo
- Recinzione in cemento
Installare una recinzione attorno alla propria proprietà è un’operazione che va oltre il semplice desiderio di delimitare uno spazio privato. Infatti, per questo intervento, la legislazione italiana, prevede diversi titoli edilizi che variano dall’edilizia libera, che non richiede alcuna comunicazione, fino al permesso di costruire, necessario per le strutture più complesse e impattanti.
In questa guida facciamo chiarezza sui diversi regimi autorizzativi previsti dalla normativa vigente, analizzando le varie tipologie di recinzione e i relativi titoli edilizi richiesti.
Quale titolo edilizio occorre per una recinzione?
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La normativa edilizia italiana non fornisce una definizione specifica delle recinzioni all’interno del D.P.R. 380/01, rendendo necessaria un’analisi approfondita per determinare quale autorizzazione sia richiesta per la loro realizzazione. Per stabilire correttamente quali permessi siano necessari per costruire una recinzione, è fondamentale analizzare diversi parametri:
- La tipologia costruttiva della recinzione
- Le dimensioni e caratteristiche strutturali
- La destinazione d’uso dell’area da recintare
- La funzione che la recinzione dovrà svolgere
In base a questa valutazione, l’intervento può essere classificato in modo variabile, oscillando tra due estremi: la completa edilizia libera (che non richiede autorizzazioni) fino alla necessità di richiedere un formale permesso di costruire. È quindi essenziale esaminare caso per caso le caratteristiche specifiche del progetto per determinare correttamente il titolo abilitativo necessario per realizzare la recinzione desiderata.
Recinzione con rete metallica
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La realizzazione di una recinzione semplice costituita unicamente da rete metallica sostenuta da paletti di ferro o legno rientra generalmente nella categoria di edilizia libera, non necessitando quindi di alcun titolo abilitativo secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001.
Questo tipo di delimitazione rappresenta infatti l’attuazione materiale dello ius excludendi alios, principio sancito dall’articolo 841 del codice civile. Tale concetto giuridico fa riferimento a una delle caratteristiche fondamentali del diritto di proprietà: l’esclusività, ovvero la facoltà del proprietario di impedire a terzi l’accesso e l’utilizzo del bene di sua proprietà.
Come chiarito dalla giurisprudenza recente, in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI, 07.03.2022, n. 1609), non risulta necessario ottenere un titolo edilizio specifico quando la recinzione:
- Utilizza materiali leggeri con scarso impatto visivo
- Presenta dimensioni contenute
- Non comporta un’alterazione significativa dell’ambiente circostante sotto il profilo estetico o funzionale
La distinzione fondamentale tra l’esercizio dello ius aedificandi (diritto di costruire) e dello ius excludendi alios (diritto di escludere altri) deve essere valutata caso per caso, considerando le caratteristiche concrete del manufatto che si intende realizzare.
Recinzione con rete metallica e muretto in calcestruzzo
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Quando si tratta di realizzare una recinzione composita costituita da uno zoccolo in cemento armato nella parte inferiore e da una rete metallica nella parte superiore, le norme edilizie richiedono un approccio differente rispetto alla recinzione semplice.
Per questo tipo di struttura, definita spesso come recinzione “classica”, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che è generalmente necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), come previsto dall’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 e dall’articolo 19 della legge n. 241/1990.
Questa posizione è stata confermata da diverse sentenze, tra cui quelle del T.A.R. Napoli (sezione II, 15/04/2019, n. 2122) e del T.A.R. Campania di Salerno (sezione II, 07.03.2022, n. 641), che hanno stabilito un importante criterio di valutazione:
Le recinzioni possono essere sottoposte al regime della SCIA quando non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia significativa, presentando corpo ed altezza modesti.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che nei casi in cui la recinzione presenti caratteristiche di maggiore impatto, sarà necessario un titolo più stringente. In particolare, quando la recinzione costituisce una struttura stabile con notevole impatto urbanistico-edilizio, diventa obbligatorio richiedere il permesso di costruire, come previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 380/2001.
Recinzione in cemento
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La realizzazione di una recinzione mediante palificata costruita con pali in cemento prefabbricato rappresenta un intervento che rientra nella categoria di nuova costruzione secondo quanto stabilito dall’articolo 3, lettera e) del D.P.R. 380/01.
Questo tipo di struttura costituisce infatti un nuovo organismo edilizio che si caratterizza per avere un proprio impatto volumetrico e ambientale significativo. Tali caratteristiche rendono l’opera capace di determinare una effettiva trasformazione del territorio di riferimento, modificandone l’assetto originario.
Di conseguenza, per la realizzazione di questo tipo di recinzione è necessario ottenere il permesso di costruire, non essendo sufficiente una semplice comunicazione o segnalazione di inizio attività.
In linea generale, possiamo quindi affermare che quando una recinzione presenta il carattere della permanenza e incide in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, essa richiede l’ottenimento di un adeguato titolo abilitativo prima di procedere con la sua realizzazione.
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