Abbattimento delle barriere architettoniche e condomini: le leggi
L'abbattimento delle barriere architettoniche dovrebbe essere l'obiettivo principale da perseguire in ogni condominio. Scopri la normativa e tutte le informazioni utili per attuarla
Che cosa si intende per abbattimento delle barriere architettoniche? Bisogna dire che l’abitazione dovrebbe essere un luogo sicuro e confortevole, in cui trovare, non solo riparo, ma anche accessibilità. Tuttavia, per le persone disabili non è sempre così, in quanto possono essere presenti barriere architettoniche che ostacolano la mobilità domestica, causando non pochi disagi.
Che cosa si intende per abbattimento delle barriere architettoniche? Bisogna dire che l’abitazione dovrebbe essere un luogo sicuro e confortevole, in cui trovare, non solo riparo, ma anche accessibilità. Tuttavia, per le persone disabili non è sempre così, in quanto possono essere presenti barriere architettoniche che ostacolano la mobilità domestica, causando non pochi disagi.
Ma cosa si intende esattamente per barriere architettoniche? Si tratta di elementi costruttivi che limitano, impediscono o rendono alquanto difficile gli spostamenti o la fruizione di servizi alle persone che hanno difficoltà motoria o sensoriale. In alcuni casi, soprattutto nei condomini, provvedere ad eliminarle o a modificarle è indispensabile, per migliorare la qualità della vita dei portatori di handicap, ma anche semplicemente per le persone anziane.
Abbattimento barriere architettoniche normativa
La normativa che disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche è legge 13/89, la quale si occupa di definire i termini con cui deve essere assicurata l’accessibilità ai vari ambienti. Essa, infatti, garantisce contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche disabili su immobili privati, già esistenti.
Il D.M. 236/89, tuttavia, parla nello specifico di accessibilità, ovvero la possibilità per i disabili di raggiungere l’edificio in cui dimorano e le singole unità, fruendo agevolmente degli spazi e delle attrezzature, in condizioni di sicurezza ed in maniera autonoma. Tuttavia, viene citata anche la visitabilità, con la quale si intende, la possibilità anche per le persone che hanno ridotta capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (soggiorno o zona pranzo) e ad almeno un servizio igienico nell’unità immobiliare che presenti specifici requisiti.
Infine, si parla di adattabilità, ovvero la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, in modo da rendere accessibile e fruibile lo stabile, o parte di esso, ai portatori di handicap. Ma quando un edificio si considera adattabile? Quando, attraverso l’attuazione di lavori differiti, che non vanno a modificare la struttura portante e la rete degli impianti comuni, viene reso accessibile. La normativa vigente stabilisce con precisione i parametri dimensionali e tecnici, in modo da raggiungere perfettamente i livelli di qualità appena descritti.
Spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Per quanto riguarda le spese, la normativa vigente stabilisce che, in caso di opere di edilizia necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che vanno a modificare parti comuni dell’immobile abitativo, esse possano essere acconsentite dall’assemblea condominiale, secondo le maggioranze stabilita dal Codice Civile.
Il condomino disabile deve produrre una richiesta scritta e qualora non si raggiunga la maggioranza o l’assemblea non si pronunci entro 3 mesi dalla presentazione dell’istanza, l’interessato può comunque procedere, a sue spese e con l’aiuto di professionisti qualificati, ad attuare i lavori strutturali necessari.
Agevolazioni fiscali e Bonus Casa
Una cosa importante da tenere a mente è che le opere edilizie necessarie per migliorare la qualità della vita delle persone che hanno difficoltà motorie – come l’installazione di ascensori, di rampe o di montascale – sono soggette ad agevolazioni fiscali, con la riduzione dell’IVA al 4% e rientrano nel Bonus Casa fra le opere di ristrutturazione con una detrazione del 50% su una spesa complessiva di 96.000 euro.
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