IVA su lavori edili di ristrutturazione: aliquota e funzionamento
Quando si ristruttura casa bisogna considerare anche i costi nascosti, come l'IVA sui lavori edili: vediamo quando è possibile usufruire dell'aliquota agevolata

Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Ristrutturazione casa: quando si applica l'IVA agevolata
- Iva su ristrutturazione: qual è l'aliquota per i materiali?
- Quando si applica l'iva al 22% in edilizia?
Ristrutturare un immobile rappresenta un investimento importante che comporta una serie di considerazioni non solo tecniche ma anche fiscali. Tra gli aspetti più rilevanti da valutare con attenzione figura senza dubbio il regime IVA applicabile ai lavori di ristrutturazione. La normativa prevede infatti diverse aliquote e meccanismi di applicazione dell’imposta, che possono incidere significativamente sul costo finale dell’intervento.
L’IVA sui lavori di ristrutturazione è caratterizzata da un sistema articolato di agevolazioni e condizioni specifiche: dall’aliquota ridotta al 10% per determinati interventi, fino all’aliquota ordinaria del 22% per altre casistiche. Comprendere quando e come si applicano queste diverse percentuali è fondamentale sia per il committente che intende rinnovare la propria abitazione, sia per le imprese che operano nel settore delle costruzioni.
Ristrutturazione casa: quando si applica l’IVA agevolata

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Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, esiste un’importante opportunità di risparmio relativa all’IVA ridotta per determinati interventi edilizi.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria realizzati su immobili residenziali, il legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata al 10% invece dell’ordinaria al 22%. Bisogna però rispettare specifiche condizioni:
- Per la manutenzione ordinaria, l’IVA agevolata si applica ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali. Solo in questo caso è possibile beneficiare anche delle relative detrazioni fiscali.
- Per la manutenzione straordinaria, il beneficio dell’IVA ridotta è riconosciuto sia per interventi sulle parti condominiali che sulle singole unità abitative. In entrambi i casi è possibile usufruire anche delle detrazioni fiscali previste.
Ricapitolando, per ottenere l’agevolazione, è fondamentale che i lavori siano:
- Regolarmente eseguiti da un’impresa qualificata
- Correttamente fatturati con l’indicazione dell’aliquota ridotta
- Riconducibili alle categorie di intervento previste dalla normativa
Iva su ristrutturazione: qual è l’aliquota per i materiali?
Quando si affronta una ristrutturazione edilizia, oltre ai costi di manodopera, occorre considerare anche l’IVA applicata sui materiali necessari per i lavori. La normativa fiscale stabilisce che i materiali di ristrutturazione possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 10%, ma solo a determinate condizioni. Il requisito fondamentale è che la fornitura dei beni avvenga nell’ambito di un contratto di appalto. Questo significa che i materiali devono essere acquistati direttamente dall’impresa esecutrice dei lavori e non dal committente privato.
In pratica, la ditta che esegue i lavori emetterà una fattura complessiva che include sia il costo della manodopera che quello dei materiali impiegati, applicando l’IVA agevolata sull’intero importo (con le eccezioni che vedremo).
Un’attenzione particolare va riservata ai cosiddetti beni di valore significativo, ovvero quei prodotti che, per caratteristiche e costo, sono considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento fiscale differenziato.
Questi beni significativi sono stati espressamente identificati dal decreto del 29 dicembre 1999 e comprendono:
- Ascensori e montacarichi
- Infissi esterni e interni
- Caldaie
- Videocitofoni
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- Sanitari e rubinetteria da bagni
- Impianti di sicurezza
Per questi beni particolari, la normativa prevede un calcolo proporzionale dell’IVA. L’aliquota ridotta del 10% si applica ai beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione di manodopera, mentre sulla parte eccedente va applicata l’aliquota ordinaria del 22%.
Facciamo un esempio pratico:
- Costo totale dell’intervento: 12.000 euro
- Costo dei beni significativi: 8.000 euro
- Costo della manodopera: 4.000 euro
L’IVA agevolata al 10% si applicherà:
- Sulla manodopera: 4.000 euro × 10% = 400 euro
- Sui beni significativi, limitatamente alla differenza tra il valore dell’intervento e il valore dei beni: (4.000 euro della manodopera) × 10% = 400 euro.
Sulla parte restante del valore dei beni significativi, pari a 4.000 euro (8.000 – 4.000), si applicherà l’aliquota ordinaria del 22%: 4.000 euro × 22% = 880 euro
Quindi l’IVA totale sarà: 400 + 400 + 880 = 1.680 euro
Quando si applica l’iva al 22% in edilizia?

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Mentre in molti casi è possibile beneficiare dell’aliquota agevolata al 10%, esistono situazioni specifiche in cui è obbligatoria l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
L’IVA al 22% si applica obbligatoriamente nelle seguenti situazioni:
- Quando i materiali edili vengono forniti da un soggetto diverso dall’impresa che esegue materialmente i lavori di ristrutturazione. In questo caso, l’agevolazione fiscale viene meno poiché viene interrotta la catena diretta tra esecuzione dei lavori e fornitura dei materiali.
- Sui beni acquistati direttamente dal committente. Se il proprietario dell’immobile decide di acquistare personalmente i materiali necessari per i lavori, dovrà pagare l’IVA piena, perdendo il beneficio dell’aliquota ridotta.
- Per tutte le prestazioni professionali collegate agli interventi di recupero edilizio. Questo include le parcelle di architetti, ingegneri, geometri e altri tecnici, anche quando il loro operato è strettamente collegato a lavori che godono dell’IVA agevolata.
- Nelle operazioni di subappalto. Quando una ditta principale affida parte dei lavori a un’impresa subappaltatrice, quest’ultima deve fatturare alla ditta principale applicando l’IVA ordinaria del 22%. Sarà poi la ditta principale, se sussistono i requisiti, a fatturare al committente finale con l’IVA agevolata al 10%.
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Domande frequenti:
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Quando si ha diritto all'IVA al 10%?
In generale, l'IVA al 10% si applica ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili residenziali. In ambito edilizio, l'aliquota agevolata può riguardare anche l'acquisto di beni, ad eccezione delle materie prime e dei materiali semilavorati.
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Che IVA si applica con la Cila?
Con la sola CILA, il committente non può acquistare direttamente i materiali con IVA al 10%, poiché questa agevolazione è riservata agli interventi di ristrutturazione e restauro conservativo che necessitano della SCIA.
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Quali sono le agevolazioni IVA per la ristrutturazione della prima casa?
Le agevolazioni per la ristrutturazione della prima casa, sia ordinaria che straordinaria, permettono di beneficiare dell'IVA ridotta al 10%. Questa aliquota agevolata si applica anche all'acquisto dei materiali, purché siano forniti direttamente dall'appaltatore dei lavori.