Controlli Superbonus: la guida completa per farsi trovare preparati
Il Decreto PNRR inserisce nuove regole sui controlli degli interventi agevolati dal Superbonus e altri incentivi per la casa: ecco la normativa a cui fare riferimento per rispettare le norme
Francesco Bosco
Ingegnere Edile – Architetto
- Invertenti Superbonus: le asseverazioni da fare
- Controlli sui cantieri edili: la patente a punti
- Il costo del lavoro non è un elemento di concorrenza
- Attestato di conformità e Piano di conformità 5.0
- Invertenti Superbonus: le asseverazioni da fare
- Controlli sui cantieri edili: la patente a punti
- Il costo del lavoro non è un elemento di concorrenza
- Attestato di conformità e Piano di conformità 5.0
L’introduzione del Superbonus tramite il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020) da parte del Governo Conte ha rappresentato un’enorme opportunità per il settore edilizio colpito dalla crisi legata al Covid-19. Negli anni, il bonus è stato prorogato fino ad arrivare al 2024. Per ottenere l’incentivo occorre avere una enorme preparazione e scrupolosa aderenza alle normative. Purtroppo, negli anni non sono mancate le frodi legate al bonus e ciò ha portato a un controllo sempre più rigoroso di ogni particolare: dai lavori eseguiti, alle scadenze rispettate, fino alle modalità in cui si opera nei cantieri.
Il Decreto Taglia-crediti (D.L. 39/2024) e il Decreto PNRR o Decreto PNRR Quarter (D.L. 19/2024 poi convertito nella Legge 56/2024) descrivono una serie di controlli da eseguire sui lavori del Superbonus in atto dal 2024. Conoscere le linee guida è fondamentale per evitare sanzioni o conseguenze peggiori.
Invertenti Superbonus: le asseverazioni da fare
Il Decreto PNRR Quarter offre una serie di disposizioni urgenti per poter attualizzare il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed è in vigore dal 2 marzo 2024.
L’articolo 41 contiene una serie di norme mirate a migliorare i controlli degli interventi di efficientamento finanziati dal PNRR. Nell’articolo si legge che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’elenco delle asseverazioni rendicontate che comprenderà il Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni intervento e il Codice Univoco identificativo (ASID). Queste regole permettono all’Italia di uniformarsi ai regolamenti europei legati alle agevolazioni fiscali.
I controlli verranno gestiti da ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) che lavorerà insieme agli organismi nazionali e internazionali per assicurarsi che gli interventi siano in regola e prevenire eventuali frodi legate al Superbonus.
Controlli sui cantieri edili: la patente a punti
Non mancheranno i controlli sui cantieri edili responsabili dei lavori agevolati. L’articolo 29 comma 19 del DL PNRR mette mano al Testo Unico sulla Sicurezza e introduce la patente a punti: dal 1° ottobre 2024 le imprese che operano in cantieri edili mobili o temporanei devono avere la cosiddetta “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri” già ribattezzata patente a punti. Si tratta di un documento molto simile che segue la logica della patente di guida: inizialmente è dotata di 30 crediti, che vengono sottratti nel caso in cui l’impresa violi eventuali regole e norme di sicurezza. Imprese e lavoratori autonomi che non hanno almeno 15 crediti non possono operare nei cantieri temporanei o mobili. Per riattivare dei crediti imprese e lavoratori possono eseguire lavori specifici, indicati nella normativa e sanare le penalità. La patente offre una chiara visione circa la capacità e la preparazione di un’impresa, ma anche del livello di sicurezza in cui opera. Le imprese SOA con una classifica di importo III non sono tenute ad avere la patente. Per ottenere la patente, le imprese devono avere specifici requisiti da dimostrare presso l’Ispettorato. La patente permette anche ai committenti di individuare e scegliere le imprese migliori per i propri lavori di ristrutturazione, efficientamento o altri interventi edilizi.
Il costo del lavoro non è un elemento di concorrenza
Un’altra novità introdotta dal Decreto è l’obbligo per tutte le imprese coinvolte in appalti e subappalti pubblici e privati di pagare una retribuzione conforme ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali principali, come previsto dall’articolo 51 del D.lgs. 81/2015, e al contratto applicato nel settore e nella zona dell’appalto. Questo significa che il costo del lavoro non può essere utilizzato come elemento di concorrenza tra le imprese. La norma si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto.
Prima del saldo finale dei lavori edili, sia negli appalti pubblici che privati, deve essere verificata la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Questa verifica è effettuata dal responsabile del progetto negli appalti pubblici e dal committente negli appalti privati.
Attestato di conformità e Piano di conformità 5.0
Le aziende che risultano in regola dopo un controllo da parte dell’Ispettorato ottengono l’attestato di conformità e vengono iscritte a una apposita lista positiva. Inoltre, sono esentate da ulteriori verifiche per un periodo di dodici mesi, salvo controlli in materia di salute e sicurezza. Le imprese che investono in tecnologie innovative per la transizione energetica e digitale hanno un credito di imposta del 35%. I committenti che fanno lavori di ristrutturazione sono, quindi, invitati a selezionare tali imprese, molto attente all’innovazione e affidabili.
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