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Differenza tra ristrutturazione e nuova costruzione: chiarimenti del Consiglio di Stato

Quando si pianifica un intervento radicale della propria casa bisogna conoscere bene la differenza tra ristrutturazione e nuova costruzione: vediamo le norme

02-02-2024

Alessia Mancini

Content manager e blogger

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L’ambito della ristrutturazione edilizia e delle nuove costruzioni è spesso oggetto di discussioni e ambiguità, tanto da suscitare diversi interrogativi sulle linee guida da seguire quando si effettuano interventi edilizi. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato, massimo organo della giurisdizione amministrativa, ha recentemente emesso una serie di chiarimenti fondamentali sulla differenza tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Attraverso queste indicazioni, capiamo quando un intervento costituisce una ristrutturazione e quando invece deve essere considerato come una nuova costruzione.

Ristrutturazione o nuova costruzione: l’ultima sentenza del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha recentemente affrontato la differenza tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione con la sentenza del 15 gennaio 2024, n. 488. In questa occasione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato contro l’ordine di demolizione di opere abusive, che consistevano in una sopraelevazione di ben 500 mq, e che non potevano essere considerate semplici lavori di manutenzione della copertura e di sostituzione di travi di legno e pilastri, come avevano affermato i proprietari dell’immobile.

Questi ultimi avevano cercato di risolvere la situazione presentando in ritardo una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e pagando una sanzione amministrativa. Tuttavia, questo tentativo di eludere la normativa non è stato sufficiente, poiché il Comune ha emesso un ordine di demolizione per opere che richiedevano un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Già nel primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) aveva respinto il ricorso, sottolineando che l’intervento di sopraelevazione non poteva essere considerato una semplice manutenzione della copertura del piano primo mansardato preesistente. Inoltre, non era stato dimostrato che gli interventi potessero essere qualificati come lavori di risanamento conservativo o, al massimo, come ristrutturazione di un edificio preesistente, che potrebbero essere regolamentati tramite una SCIA postuma. Invece, erano stati effettuati come interventi di nuova costruzione senza un regolare permesso edilizio.

Le differenze tra ristrutturazione e nuova costruzione

Il Consiglio di Stato ha sintetizzato alcuni principi consolidati dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla differenza tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione:

In sintesi, qualsiasi modifica significativa alla forma, all’altezza, alla facciata e al volume dell’edificio originario non può essere classificata come una ristrutturazione edilizia ordinaria.

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