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Ristrutturazioni: cosa fare se c'è un vincolo paesaggistico?

Come comportarsi se si vuole ristrutturare una casa con vincolo paesaggistico, ci sono delle restrizioni? Ecco tutti i chiarimenti e la normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento 12-06-2024
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Come gestire una ristrutturazione nel caso in cui l’immobile sia tutelato da vincolo paesaggistico? Qual è la differenza rispetto ai beni con vincolo culturale? Una recente precisazione arriva dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) che ha pubblicato una nota relativa a lavori di demolizione e ricostruzione di edifici situati in territori vincolati. Il chiarimento è stato pubblicato l’11 agosto 2021 e arriva in risposta a un dubbio sollevato dal Comune di Bassano del Grappa e altri comuni delle vicinanze, che hanno espresso dubbi legati alla corretta applicazione del Decreto Semplificazioni 2020. In particolare, il Comune ha chiesto come gestire la “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” per immobili tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Le operazioni di demolizione e ricostruzione rientrano in quelle legate alla ristrutturazione e, complice il lancio del Superbonus 110%, interessa sempre più italiani. Facciamo chiarezza su questo dettaglio.

Ristrutturazione e vincoli paesaggistici: tutti i chiarimenti

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Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche tutti i lavori di demolizione e ricostruzione di immobili già esistenti, con modifiche della sagoma, della tipologia, della planimetria e altri dettagli. La normativa (in particolare l’art.3 del DPR 380/2001) pone dei limiti per immobili situati in territori con vincolo paesaggistico per cui  “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria” (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42). Il CSLLPP si sofferma anche sulla differenza tra beni paesaggistici e culturali.

Beni culturali e paesaggistici: qual è la differenza

All’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggi si fa riferimento a due tipi di beni immobili che hanno diverse caratteristiche da tutelare e sono legati a competenze distinte: la Parte II del Codice è dedicata ai beni culturali mobili e immobili, la Parte III del Codice è dedicata ai beni paesaggistici, ovvero beni immobili e aree.

I beni culturali sono i più tutelati, non possono essere modificati neanche parzialmente senza l’autorizzazione della Soprintendenza del territorio, quindi sono esclusi dalle attività di “demolizione e ricostruzione” ma possono comunque essere restaurati.

Diverso è il discorso per i beni paesaggistici, che vengono classificati in immobili e aree nell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La competenza in questo caso non è della Soprintendenza ma ricade sulle Regioni o sui Comuni. Inoltre, bisogna anche coinvolgere il Ministero della Cultura quando si vogliono effettuare interventi di questo tipo, poichè possiede una esclusiva competenza sui beni culturali e lavora con le Regioni per tutelare quelli paesaggistici.

Riepilogando, i beni con vincolo paesaggistico – con le dovute autorizzazioni – si possono quindi ristrutturare, quindi demolire e ricostruire. Quindi si può addirittura modificare la sagome, il volume, il sedime e i prospetti. Naturalmente, prima di procedere occorre richiedere tutte le autorizzazioni presso il Comune di competenza.

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