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Superbonus 110%: differenza tra asseverazione e visto di conformità

La pratica del Superbonus 110% richiede diversi documenti, tra cui asseverazione e visto di conformità: ecco caratteristiche e differenze tra i due documenti

Ultimo aggiornamento 19-07-2024

Alessandro Speziali

Dottore in Economia

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In seguito all’emanazione del Decreto anti-frode che si aggiunge al Decreto Rilancio e ad altra normativa sulle agevolazioni, è importante conoscere esattamente quali sono i documenti necessari per il Superbonus 110% e altri bonus edilizi. Inoltre, bisogna anche tener conto dei cambiamenti che ci saranno nei prossimi mesi, quando alcuni bonus casa verranno prorogati grazie alla Legge di Bilancio 2022.

L’asseverazione tecnica è uno dei documenti principali da preparare per avere l’agevolazione. Bisogna allegarla alla richiesta del Superbonus 110% quando si invia la pratica ad ENEA. Il fatto che già esista un’altra asseverazione tecnica da allegare, invece, all’Ecobonus ha mandato molti contribuenti in confusione. Se non si fa chiarezza si rischia di perdere l’aiuto economico. C’è poi un altro documento che contribuisce a creare il caso e porta all’annullamento di molte pratiche: il visto di conformità. Questo è il momento di vederci chiaro: scopriamo subito qual è la differenza tra le diverse asseverazioni e le caratteristiche del visto di conformità.

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Asseverazione tecnica Superbonus 110% e altri bonus

La richiesta del Superbonus 110% deve essere effettuata in via telematica attraverso la piattaforma online delle detrazioni fiscali di ENEA. Nella pratica bisogna includere alcuni documenti, tra cui l’asseverazione tecnica che serve per dimostrare di avere tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus e i costi dichiarati nel computo metrico estimativo combaciano con gli interventi che si dovranno fare.

Per fare l’asseverazione bisogna affidarsi a un geometra, ingegnere o altro tecnico abilitato che, alla fine dei lavori, realizza il documento e lo firma, prendendosi così la responsabilità del suo contenuto. In caso di errori o dichiarazioni false, i professionisti rischiano multe salate. Infatti, devono stipulare un’assicurazione apposita nel momento in cui prendono in carico un lavoro legato al Superbonus 110%. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi, l’asseverazione non deve essere presentata dopo i lavori ma ad ogni stato di avanzamento.

Bisogna sottolineare anche l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni che ha dato il via alla CILA, il documento specifico per il Superbonus. A ciò si aggiunge la nuova misura: secondo il Decreto anti-frode, le asseverazioni necessarie per Superbonus e altre agevolazioni sono diverse. Per il Superbonus 110% o bonus anti-sisma sono richiesti i seguenti documenti:

Se viene richiesto il Bonus Facciate con cessione del credito, non bisogna trasmettere l’asseverazione dei requisiti minimi, ma solo gli altri due documenti.

Se viene richiesto l’Ecobonus, bisogna trasmettere l’asseverazione tecnica dei requisiti minimi se i lavori sono iniziati prima del 6 ottobre 2020. Si aggiunge quella della congruità delle spese se i lavori sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020. Se gli interventi sono di scarsa rilevanza e i lavori sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020, si può sostituire l’asseverazione con una dichiarazione firmata del direttore dei lavori. Per questa regola si deve fare riferimento al Decreto Requisiti Tecnici.

Visto di conformità Superbonus 110%

Il visto di conformità è un documento che deve essere realizzato da un professionista abilitato con l’obiettivo di verificare che le dichiarazioni e le documentazioni prodotte per ottenere il Superbonus 110% siano regolari. Lui controlla fatture e ricevute eseguite in seguito ai lavori ma anche le dichiarazioni eseguite, le incrocia con i documenti e si assicura che tutto combaci perfettamente e che non ci siano delle irregolarità. Questo documento viene rilasciato in seguito alla trasmissione telematica di tutti i documenti relativi al bonus e può essere anche richiesto in un CAF.

Il visto di conformità previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura per il Superbonus è rilasciato ai sensi dell’art. 35, DLgs 241/1997 (visto leggero), ossia dalla disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Il visto può essere rilasciato solo dai soggetti indicati nell’art 3 comma 3 lett a) e b) del DPR 322/98, ossia:

In ambito di Superbonus 110% il visto di conformità attesta:

Le verifiche da effettuare costituiscono di fatto un mero controllo formale di tipo documentale analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730.

Alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta penali, derivanti da eventuali errori o infedeltà nell’effettuazione dei controlli, i professionisti di cui sopra saranno tenuti a svolgere il lavoro in modo attento e scrupoloso.

In base a queste novità è possibile seguire correttamente la propria pratica per il Superbonus 110% e in vista della proroga ogni contribuente, che ancora non ha richiesto l’agevolazione, può ancora ipotizzare la ristrutturazione della propria abitazione.

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