Superbonus 110% e prima casa: si ha più tempo per trasferire la residenza
Superbonus 110% e prima casa: quanto tempo si ha per cambiare residenza e non perdere l'agevolazione? Ecco tutte le risposte e le novità sui bonus del Decreto Semplificazioni
Alessandro Speziali
Dottore in Economia
- Superbonus 110% e prima casa: quanto tempo per trasferire la residenza?
- Agevolazioni prima casa: quali sono
- Semplificazioni: novità sul Sismabonus
- Superbonus 110% e prima casa: quanto tempo per trasferire la residenza?
- Agevolazioni prima casa: quali sono
- Semplificazioni: novità sul Sismabonus
Grazie al Superbonus 110% molti italiani hanno potuto ristrutturare la propria abitazione usufruendo di un importante risparmio. Si tratta della principale misura dedicata al rilancio del settore edilizio e immobiliare dopo la crisi sanitaria da Covid-19. Il Decreto Semplificazioni ha introdotto una importante novità dedicata a tutti coloro che acquistano la prima casa sottoposta a lavori di ristrutturazione che rientrano nel Superbonus 110%: per non perdere l’agevolazione si avrà più tempo a disposizione per trasferire la propria residenza. Ecco cosa dice la normativa.
Superbonus 110% e prima casa: quanto tempo per trasferire la residenza?
Per non perdere le agevolazioni prima casa, più tempo per trasferire la residenza in caso di acquisto di immobili sottoposti a lavori di riqualificazione energetica trainanti, rientranti nel superbonus del 110 per cento. In particolare, l’acquirente dovrà, entro 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anzichè 18 secondo i termini ordinari), provvedere al trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile individuato come prima casa. Lo prevede l’articolo 33 bis del Decreto Semplificazioni bis, introdotto in sede referente, e sul quale la Camera il 23 luglio ha votato la fiducia
Nello specifico, l’articolo in esame alla lettera c), prevede l’introduzione del nuovo comma 10-bis all’articolo 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus), stabilendo che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (art. 119 comma 1, lettere a), b) e c) del DL 34/2020) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Il provvedimento, nel quale è inserito un importante capitolo destinato al superbonus 110 per cento, ampliato per scopi di utilità sociale, quali ospedali, case di cura e conventi, e per l’eliminazione di barriere architettoniche in favore delle persone disabili, passa ora all’esame del Senato.
Nello specifico, l’articolo in esame:
- alla lettera c), prevede l’introduzione del nuovo comma 10-bis all’articolo 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus), stabilendo che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (art. 119 comma 1,
- lettere a), b) e c) del DL 34/2020) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Ricordiamo che le agevolazioni “prima casa” (disciplinate dalla Nota II bis, in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico del 26/04/1986 n. 131 – Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) consistono nel versamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto:
- se il venditore è un privato (o un’azienda che vende in esenzione Iva) si applica l’imposta di registro nella misura del 2% anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna,
- se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta del 4% (anziché del 10%).Tale regime agevolato si applica ai trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione non di lusso, ovvero non si applicano in caso di acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Agevolazioni prima casa: quali sono
Le agevolazioni sulla prima casa consentono di risparmiare sulle imposte legate all’atto di acquisto, nello specifico se si acquista da un privato o un’azienda con esenzione Iva occorre pagare l’imposta di registro del 2% ( e non del 9%) sul valore catastale della casa e l’imposta ipotecaria e catastale di 50 euro. Se si acquista dall’impresa soggetta a Iva, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sono di 200 euro e si accede all’Iva del 4% (invece che del 10%). Le agevolazioni non si applicano per gli immobili di lusso ovvero quelli appartenenti a categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Semplificazioni: novità sul Sismabonus
All’interno del Decreto Semplificazioni Bis troviamo anche una novità legata all’agevolazione Sismabonus: viene previsto più tempo per la rivendita da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ricostruiti ammessi al sismabonus, in particolare il sisma bonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
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