Superbonus 110% per garage e cantine: come fare
Si può richiedere il Superbonus 110% anche per garage e cantine? Ecco come funziona e quali sono le differenze tra condomini ed edifici unifamiliari
Alessandro Speziali
Dottore in Economia
- Superbonus per garage e cantine: cosa succede in condominio
- Superbonus per garage e cantine: edificio unifamiliare
- Superbonus per garage e cantine: cosa succede in condominio
- Superbonus per garage e cantine: edificio unifamiliare
Il Superbonus 110% è stato rinnovato anche per questo e gli anni successivi. Le regole in parte cambiano ma, nel complesso, le caratteristiche fondamentali dell’agevolazione non hanno subito modifiche. Nonostante questa misura esista ormai da diversi anni, non mancano dubbi e domande e in particolare sui lavori ammessi al finanziamento e sulle zone della casa su cui è possibile effettuare gli interventi, in particolare sulle pertinenze. Uno dei quesiti più comuni è il seguente: “Il Superbonus 110% si può ottenere anche per cantine e garage?” Facciamo subito chiarezza.
Superbonus per garage e cantine: cosa succede in condominio
In Italia le cantine e i garage sono molto diffusi all’interno dei condomini, cosa succede in questi casi? L’Agenzia delle Entrate tramite la circolare 24/2020 ha stabilito che gli edifici con destinazione residenziale sono quelli in cui almeno il 50% della superficie è destinato ad uso abitativo. Se un immobile commerciale si trova dentro un condominio composto per la maggioranza da abitazioni si possono comunque fare degli interventi finanziabili col Superbonus 110% perchè la maggior parte della superficie dell’edificio è occupata da immobili a destinazione abitativa. Quindi, se un condominio è composto in prevalenza da abitazioni, allora si potranno effettuare i lavori trainanti anche nei garage e nelle cantine. Tali strutture sono accatastate a parte rispetto all’abitazione e si chiamano pertinenze.
Le pertinenze di un’abitazione hanno le seguenti categorie catastali:
- C/2 magazzini, cantine e locali di deposito
- C/6 stalle e autorimesse
- C/7 tettoie
Cosa succede se si vuole far rientrare la pertinenza nel Superbonus 110%? Le variabili sono davvero tante e bisogna tenere in considerazione diversi particolari di un edificio.
Se, per esempio, siamo all’interno di un edificio composto da 4 immobili e altrettanti cantine e garage, vengono calcolati in totale i massimali di spesa su 12 unità abitative. Si parla in questo caso di “effetto moltiplicatore”. Ciò è ribadito dalla circolare 30/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, occorre considerare anche gli interventi sulle parti comuni condominiali in modo da poter quantificare il totale del bonus.
Si può ottenere il superbonus per la coibentazione solo se si effettua l’intervento su una sezione superiore al 25%, considerando la superficie complessiva disperdente lorda dell’edificio. Se tale porzione è inferiore al 25%, automaticamente l’agevolazione decade.
Ricordiamo che gli interventi legati all’ecobonus hanno efficacia ai fini della concessione del bonus solo se da essi consegue un miglioramento del livello energetico del fabbricato, con la riduzione di almeno due classi energetiche. Anche in presenza di un edificio unifamiliare composto, oltre che dall’abitazione, anche dalla cantina e dal garage, gli interventi di coibentazione possono coinvolgere le pareti nella loro totalità, non soltanto quelle che circoscrivono i locali riscaldati.
È stato, infatti, precisato che l’agevolazione può essere accordata anche sulla base di interventi di isolamento termico messi in atto sulle superfici orizzontali, verticali ed inclinate relative agli involucri degli edifici. Tutto ciò vale indipendentemente dal fatto che la singola parete oggetto dell’intervento circoscriva oppure no dei locali riscaldati.
Superbonus per garage e cantine: edificio unifamiliare
Quando si vuol chiedere il Superbonus 110% per un edificio unifamiliare dotato anche di cantina e garage si può richiedere l’agevolazione anche per le pareti esterne del locale di deposito. Bisogna sempre fare attenzione ai requisiti, dettagli cruciali per evitare brutte sorprese. Per esempio, per effettuare la coibentazione col Superbonus è necessario che l’intervento sia effettuato su un’area superiore al 25% della superficie disperdente lorda del plesso. Quindi, interviene, non solo il tipo di lavoro, ma anche la superficie coinvolta nel suo complesso.
Se invece il garage e la cantina non sono integrati nell’edificio ma fanno parte delle cosiddette competenze indipendenti? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questa domanda. Innanzitutto, bisogna sottolineare – come ha confermato il Direttore Antonio Dorrello – che le pertinenze (garage, cantine, posti auto etc.) devono essere collocate all’interno della proprietà che beneficia del Superbonus. Le pertinenze esterne, fuori dal terreno di pertinenza ma appartenenti allo stesso proprietario, non possono rientrare nel bonus. Quindi se un garage è posizionato accanto alla casa ma nello stesso terreno allora rientra, se invece è posizionato, per esempio, in una via vicina allora non è considerato.
Riepilogando:
- le pertinenze sono accatastate direttamente nel condominio e formano la spesa massima detraibile a patto che siano integrate nello stesso edificio dove si trovano gli immobili oggetto dell’intervento.
- le pertinenze interne o staccate che fanno parte di edifici unifamiliari, anche se sono accatastate singolarmente, il massimale di spesa rimane unico.
Naturalmente, bisogna sempre aver chiaro quali siano le pertinenze di un edificio, rivolgendosi al catasto dove sono conservate tutte le informazioni sugli immobili. Per fare aumentare il plafond del Superbonus è opportuno che le due strutture siano indipendenti, ma ciò non è semplice.
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