Superbonus 110% per il condominio minimo: tutte le regole
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi legati all'uso del Superbonus 110% nei condomini minimi: ecco i dettagli
Alessandro Speziali
Dottore in Economia
- Superbonus 110% in condominio minimo: come gestire i pagamenti
- Superbonus 110% nel condominio minimo: i limiti di spesa
- Superbonus 110% in condominio minimo: come gestire i pagamenti
- Superbonus 110% nel condominio minimo: i limiti di spesa
Il condominio minimo è un edificio con due unità immobiliari e con almeno due proprietari con una quota di parte comune, quali ad esempio scale, cortili, ecc. È possibile ampliare la definizione di condominio minimo o piccolo condominio agli edifici che hanno un massimo di otto unità. La casistica dei condomini minimi è ampia, si va dalla classica casa familiare con due unità abitative divise tra parenti, alle villette a schiera, al piccolo edificio con più alloggi.
Il Superbonus 110% si può chiedere anche per il condominio minimo e ha precise regole che sono state chiarite all’interno della risposta dell’Agenzia delle Entrate numero 809 del 14 dicembre 2021.
Superbonus 110% in condominio minimo: come gestire i pagamenti
Nella gestione dei pagamenti i condomini hanno due strade: da una parte possono pagare la propria quota al fornitore dividendo le spese, in alternativa una sola persona può prendersene carico di questo impegno e la fattura sarà intestata al soggetto in questione. Quindi, come accennato, non interviene l’amministratore e infatti l’Agenzia delle Entrate suggerisce di fare affidamento alla circolare numero 24 pubblicata nel 2020 che ricorda anche che il condominio minimo non è tenuto ad avere un conto corrente condominiale e quindi non è necessario fornire all’Agenzia il codice fiscale del condominio ma solo quello di chi si occupa del pagamento e si prende carico di tutti gli adempimenti condominiali legati al Superbonus 110%.
Quando si parla di agevolazione condominiale si fa riferimento a tutti gli interventi effettuati nelle parti comuni, come la zona dei parcheggi interni, il cortile condominiale, la terrazza, ma anche l’ascensore, le scale o la facciata.
Secondo la circolare numero 7/2021 dell’Agenzia delle Entrate, le detrazioni spettano anche a chi non è intestatario del bonifico o della fattura con cui si è sostenuto il pagamento ma ha comunque sostenuto le spese. Infatti, per rendere la spesa accettabile occorre che all’interno dei documenti ci siano i nominativi di tutti coloro che hanno sostenuto la spesa finanziata col Bonus Casa e la percentuale. Oltre alla detrazione, i condomini possono anche optare per lo sconto in fattura da parte della ditta che esegue i lavori oppure per la cessione del credito a terzi.
Superbonus 110% nel condominio minimo: i limiti di spesa
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ulteriori precisazioni circa la tipologia di interventi trainanti e trainati che si possono effettuare in condominio e relativi limiti di spesa. L’ente ha sottolineato che i lavori devono portare al miglioramento di due classi energetiche, dimostrabili attraverso presentazione dell’APE, ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica, prima e dopo gli interventi. Tramite la circolare 24 del 2020, viene precisato che anche in un condominio minimo è importante realizzare in modo congiunto lavori trainanti e trainati, ovvero tutti i lavori devono essere iniziati e conclusi nello stesso periodo per rientrare nel bonus.
Tra i lavori più richiesti ed efficaci per ridurre il consumo energetico spicca il cappotto termico finalizzato all’isolamento termico dell’involucro esterno. Per sapere qual è la spesa massima per questa tipologia di intervento è necessario dividere l’agevolazione massima ammissibile per l’aliquota della detrazione espressa in numeri assoluti, cioè 1,1. Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno alimentato a biomasse combustibili che possa servire tutto il condominio il massimo della detrazione è di 30 mila euro, quindi il limite di spesa ammesso al Superbonus 110% è di 27.273 euro.
Tra i diversi dubbi risolti dall’Agenzia delle Entrate ci sono quelli relativi all’installazione di grate, che sono molto richieste soprattutto per gli immobili dei condomini situati ai primi piani. La circolare di riferimento è la numero 30 pubblicata nel 2020. Le spese necessarie devono essere analizzate e dichiarate da un tecnico, come stabilito dall’articolo 19 comma 13 del Decreto Rilancio. Quindi la spesa è ammessa all’agevolazione solo nel caso in cui un tecnico abilitato stabilisca che l’intervento è necessario per completare lavori trainanti e trainati dell’edificio.
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