Superbonus e difetti di costruzione: chi è responsabile
Cosa succede quando si notano dei difetti di costruzione in seguito a interventi agevolati dal Superbonus? Di chi sono le responsabilità? Facciamo chiarezza
Domenico Ielo
Ingegnere Civile
Beneficiare del Superbonus: come tutelarsi dagli errori di costruzione
Beneficiare del Superbonus: come tutelarsi dagli errori di costruzione
Per poter beneficiare del Superbonus, è necessario eseguire gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici in modo corretto, utilizzando materiali e tecniche conformi alle normative e alle buone pratiche di settore.
Ma cosa fare quando la ditta ha commesso gravi errori di costruzione e il committente si trova a dover effettuare ulteriori interventi di correzione? In questo caso, è possibile richiedere il risarcimento secondo i termini e le modalità previste dalla Legge.
Vediamo come far fronte ai difetti di costruzione del Superbonus, chi sono i responsabili e come avviare un’azione legale per richiedere il risarcimento.
Cosa prevede la garanzia di legge per gli errori di costruzione?
Secondo l’art. 1667 del Codice Civile, quando il committente riscontra un errore di costruzione che non incide in modo rilevante sull’efficienza o la durata dei lavori, ha fino a 60 giorni di tempo per renderli noti alla ditta appaltatrice, tramite una diffida, a meno che quest’ultima non li abbia occultati. Il termine dei due mesi, dunque, parte da quando il committente viene a conoscenza del problema, o da quando viene fatto presente dal direttore dei lavori.
Questa garanzia ha valore soltanto a completamento dei lavori, altrimenti si parla di inadempimento contrattuale e il committente può anche rescindere il contratto con la ditta e non pagare la somma pattuita. Nel caso in cui si vogliano intraprendere le vie legali, è necessario agire entro e non oltre 2 anni dalla consegna dell’opera, altrimenti scatta la prescrizione.
Non c’è alcuna garanzia, invece, per il committente che, venuto a conoscenza dei difetti, accetta l’opera consegnata dall’appaltatore.
Difetti di costruzione Superbonus: chi ne risponde?
A seconda del difetto di costruzione riscontrato, è possibile citare in giudizio:
- il direttore dei lavori, che non ha monitorato gli interventi degli operai;
- il progettista nel caso in cui i problemi derivino da errori di progettazione;
- i tecnici intervenuti (idraulico, elettricista e così via);
- qualsiasi persona abbia preso parte al cantiere.
L’art. 1669 del Codice Civile non pone limiti alle responsabilità dei professionisti coinvolti nei lavori, che possono giustificarsi soltanto nel caso in cui l’errore sia imputabile a un caso fortuito, non prevedibile o, comunque, a un evento a cui sono estranei.
Ad ogni modo, la responsabilità della ditta appaltatrice ha una durata di 10 anni e decorre dal completamento dei lavori. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe intervenire prima la prescrizione e si perderebbe il diritto al risarcimento.
Per esempio, nel caso in cui il committente identifichi un grave vizio nel corso dei 10 anni di garanzia, è tenuto a comunicarlo immediatamente all’appaltatore, con qualsiasi mezzo tracciabile, entro un anno dalla scoperta. Se l’appaltatore non risolve il problema il committente ha un anno di tempo a partire dalla denuncia per avviare l’azione giudiziaria nei confronti dell’impresa. Soltanto l’avvio della procedura legale permette di interrompere i termini di prescrizione.
Se l’azienda, a sua volta, si rivale sui sub appaltatori, deve comunicare entro 60 giorni la denuncia ricevuta. Cosa fare invece quando l’azienda non esiste più perché ha dichiarato fallimento? In questo caso sarà molto complicato ricevere il risarcimento e probabilmente si dovrà intentare una causa giuridica.
Superbonus: come funziona la polizza assicurativa obbligatoria?
Per garantire la qualità degli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, il Superbonus prevede l’obbligo, da parte della ditta appaltatrice, di stipulare una polizza assicurativa o una lettera di garanzia fidejussoria a copertura dei difetti di costruzione per un periodo di almeno 10 anni.
Il Decreto Rilancio prevede infatti che il committente sia tutelato attraverso la polizza obbligatoria che deve essere stipulata dal professionista, e che preveda un massimale non inferiore ai 500mila euro.
La polizza assicurativa ha lo scopo di coprire i difetti di costruzione che possono compromettere la sicurezza statica o la stabilità dell’edificio, nonché i difetti di costruzione che possono causare la perdita della prestazione energetica dell’edificio oltre il limite previsto dalle normative di riferimento. La polizza deve essere stipulata prima dell’inizio dei lavori e deve avere una durata di almeno 10 anni a decorrere dalla fine dei lavori.
La polizza assicurativa o la lettera di garanzia fidejussoria devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate insieme alla documentazione comprovante la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
In ogni caso, per poter richiedere il risarcimento dei danni è necessario fornire la prova dell’esistenza dei difetti di costruzione e della loro causa. Se i difetti di costruzione sono stati causati da errori o negligenze delle imprese o dei professionisti incaricati della realizzazione degli interventi, è possibile far riferimento a eventuali clausole di garanzia previste dal contratto di appalto o a norme di legge che prevedono la responsabilità delle imprese o dei professionisti per i difetti di costruzione.
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