Svolta Superbonus: le novità del DL 39/2024
Con l'approvazione del DL 39/2024, il settore dei bonus edilizi subisce importanti modifiche: vediamo quali sono le novità previste per il Superbonus
Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Sconto in fattura e cessione del credito con Superbonus: ecco chi può ancora usufruirne
- Superbonus: stop retroattivo per i lavori non ancora iniziati
- Salta la remissione in bonis: in arrivo le sanzioni per mancata comunicazione
- Sconto in fattura e cessione del credito con Superbonus: ecco chi può ancora usufruirne
- Superbonus: stop retroattivo per i lavori non ancora iniziati
- Salta la remissione in bonis: in arrivo le sanzioni per mancata comunicazione
Con l’approvazione del Decreto Legge 39/2024, il panorama delle agevolazioni fiscali legate al settore edilizio subisce importanti modifiche. Questo provvedimento introduce una serie di novità significative destinate a influenzare il mercato immobiliare e le scelte di chi si trova a pianificare interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico. Approfondiamo le principali novità del decret0, le sue applicazioni e le scadenze da rispettare.
Sconto in fattura e cessione del credito con Superbonus: ecco chi può ancora usufruirne
Il Decreto Legge 39/2024 chiude definitivamente il capitolo dello sconto in fattura e della cessione dei credito sui bonus edilizi, ma non per tutti. Rispetto alla prima bozza del decreto, il nuovo testo contiene prevede delle eccezioni per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e successivamente al 24 agosto 2016. La deroga sarà applicata entro il limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni saranno destinati agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Esclusa questa eccezione, tutti gli interventi avviati dal 30 marzo 2024 che beneficiano di qualsiasi bonus edilizio non potranno più ricorrere alle opzioni alternative previste dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus: stop retroattivo per i lavori non ancora iniziati
Per coloro che non hanno ancora avviato i lavori, sarà introdotto un divieto retroattivo. Non sarà più sufficiente presentare la CILAS, il titolo abilitativo o la delibera assembleare. Affinché sia possibile scegliere una delle due opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura) entro il 30 marzo 2024, sarà imprescindibile documentare i lavori già eseguiti mediante fattura.
In altre parole, anche se è stata avviata una pratica CILAS, senza una fattura di pagamento dei lavori, l’accesso a questa detrazione fiscale sarà automaticamente negato. Per coloro in questa situazione, rimarrà solo l’opzione della detrazione decennale del credito d’imposta.
Salta la remissione in bonis: in arrivo le sanzioni per mancata comunicazione
I contribuenti interessati devono tenere presente la scadenza del 4 aprile, nuovamente posticipata dal termine originario del 16 marzo, per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle somme soggette a cessione. Non sarà più possibile regolarizzare la situazione in caso di mancato invio entro il 15 ottobre, accompagnato dal pagamento della sanzione di 250 euro, poiché viene eliminata la possibilità di utilizzare la remissione in bonis.
Inoltre, sono state introdotte misure volte ad acquisire maggiori informazioni sulla realizzazione degli interventi agevolabili. Il mancato invio dei dati comporterà una pesante sanzione di 10.000 euro o la decadenza dall’agevolazione, a seconda dei casi interessati: interventi già avviati o nuovi interventi.
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