Riscaldamento condominiale: come dividere le spese
Chi vuole installare il riscaldamento centralizzato in condominio può scoprire subito come suddividere le spese grazie alla guida Enea: ecco tutte le informazioni
Pasquale Gangemi
Consulente ed Agente Immobiliare - Mediatore creditizio
- Guida Enea per suddividere le spese del riscaldamento condominiale
- Riscaldamento condominiale: la fatturazione
- Guida Enea per suddividere le spese del riscaldamento condominiale
- Riscaldamento condominiale: la fatturazione
Con l’arrivo dell’inverno, tornano anche alcuni classici dubbi per chi abita in condominio. Uno dei più diffusi riguarda la suddivisione delle spese per il riscaldamento. Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per venire incontro ad amministratori e condomini, ha pubblicato una utile guida per supportare tutti coloro che abitano o devono amministrare edifici caratterizzati da reti di riscaldamento o impianto centralizzato. Si tratta di un importante punto di riferimento per dividere equamente le spese.
Guida Enea per suddividere le spese del riscaldamento condominiale
La guida di Enea chiarisce, innanzitutto, come si ripartiscono le spese del riscaldamento (ma anche raffreddamento o acqua ad uso domestico). Come stabilito dal Decreto Legislativo 102/2014, si dividono in base ai consumi effettivi. Il Decreto prevede una quota totale di spesa volontaria, legata ai consumi effettivi volontari di tutti i condomini, e una quota involontaria, causata da dispersioni dell’impianto di distribuzione. La spesa volontaria, per Legge, non può essere inferiore al 50%.
Inoltre, il documento chiarisce quando si applica la ripartizione delle spese, ovvero in caso di impianto termico centralizzato. Ogni abitazione dovrà pagare una quota proporzionale al consumo effettuato e per fare il calcolo esatto si utilizza un sistema di contabilizzazione, che permette di misurare l’energia termica servita dall’impianto. A tal fine si possono usare:
- sistemi di contabilizzazione diretta che permettono ai singoli utenti di determinare il consumo di energia volontario grazie a contatori individuali
- sistemi di contabilizzazione indiretta che permettono di misurare il consumo attraverso il “conteggio delle unità di ripartizione di energia in tutte le unità immobiliari”.
Nel caso di misura diretta, la quota complessiva dei consumi volontari si riferisce al rapporto tra i consumi di energia delle singole unità abitative e il consumo totale. La quota dei consumi involontari è calcolata per differenza. Nel caso di misura indiretta, le quote dei consumi volontari e quelle dei consumi involontari sono il risultato di una stima effettuata sulla base della norma tecnica UNI 10200 oppure da un professionista incaricato, perchè non possono essere misurate direttamente. Per quanto riguarda la quota totale involontaria, questa verrà ripartita tra i condomini in base ai millesimi approvati in assemblea.
Riscaldamento condominiale: la fatturazione
Come devono essere trasmesse le informazioni ai singoli utenti? Secondo il Decreto Legislativo 102 del 2014 le informazioni di fatturazione nei condomini in cui sono installati contatori, sotto-contatori o contabilizzatori di calore sono affidabili e vengono generate in modo automatico; in alternativa, possono essere lette dal diretto interessato. L’utente, quindi, legge il consumo e lo comunica all’amministratore del condominio, che provvede a comunicare la spesa.
L’amministratore può, anche, provvedere lui stesso alla lettura e al calcolo di ciascuna quota oppure può delegare il fornitore di energia elettrica. Gli utenti, a questo punto, possono decidere di ricevere le informazioni sulla fatturazione anche tramite una bolletta cartacea o elettronica, inviata via e-mail. Tutte le informazioni sulla fatturazione devono essere comunicate ai singoli utenti a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in base al consumo individuale degli impianti. Tutti gli utenti devono poter accedere liberamente e gratuitamente alle informazioni relative ai propri consumi, inoltre tutti i dati devono essere gestiti in modo sicuro, nel completo rispetto della privacy. La fatturazione del consumo effettivo e delle letture dei contabilizzatori deve avvenire almeno una volta all’anno.
Dal 1° gennaio 2022 se sono installati contatori o contabilizzatori leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo effettivo sono fornite agli utenti almeno una volta al mese e devono essere disponibili online su una piattaforma specifica: l’amministratore condominiale deve occuparsi di questo punto affinché tutti possano recuperare i dati necessari ai pagamenti, senza ostacoli e nel modo più sicuro e preciso possibile.
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