Curatore dell'eredità giacente: chi è e come si nomina?
Dopo la morte di una persona, si ha eredità giacente in assenza di accettazione degli eredi. In tale ipotesi il tribunale nomina un curatore. Nella guida vediamo come e chi è.
Quello dell’eredità giacente è un istituto regolato dalle norme presenti nel libro primo del nostro Codice Civile, dagli artt. 528-532. Essa si verifica quando:
Quello dell’eredità giacente è un istituto regolato dalle norme presenti nel libro primo del nostro Codice Civile, dagli artt. 528-532. Essa si verifica quando:
– l’erede legittimo viene chiamato e non accetta l’eredità.
– Il chiamato non è in possesso dei beni ereditari.
– Viene nominato un curatore per l’amministrazione di tutti i beni che costituiscono il patrimonio ereditario.
Il curatore dell’eredità giacente: nomina e caratteri
In caso di rinuncia dell’eredità da parte degli aventi diritto o nell’ipotesi di mancato possesso dei beni ereditari di quest’ultimi, il tribunale della circoscrizione territoriale nella quale si è aperta la successione, ai fini della loro conservazione, decide di nominare d’ufficio un curatore.
La nomina del curatore dell’eredità giacente può avvenire anche su richiesta di soggetti interessati alla conservazione dei beni ereditari. I suoi poteri e gli obblighi sono stabiliti dalle norme del codice civile che saranno esercitati fino a quando i beni ereditari, che si trovano sotto la sua amministrazione, non saranno accettati dagli eredi. Nel caso in cui non vi siano eredi, i beni saranno devoluti allo stato.
Il provvedimento di nomina del curatore dell’eredità giacente viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e registrato anche presso il registro delle successioni che si trova all’interno della cancelleria del tribunale del territorio nel quale si è aperta la successione.
In ogni momento il tribunale, se lo ritiene opportuno, per qualsiasi ragione (in caso di morte, incapacità, rinuncia, eccetera), può decidere di revocare o sostituire il curatore. Al momento della nomina, il curatore giura solennemente di agire con fedeltà nella custodia e amministrazione dei beni patrimoniali del defunto.
Le funzioni e le responsabilità del curatore
Gli articoli 529-530-531 del codice civile e gli articoli 781-782-783 del codice di procedura civile regolano l’attività del curatore. La legge conferisce alla persona del curatore tutti i poteri necessari per la conservazione e amministrazione dei beni dell’eredità giacente. Come prima cosa, egli deve provvedere alla creazione di un inventario dei beni che costituiscono il patrimonio del soggetto la cui successione si tratta, nel gergo giuridico chiamato anche “de cuius”.
L’inventario è un documento che descrive tutti i beni immobili e mobili, facendone una stima. Saranno indicati anche altre attività ed eventuali debiti contratti. Tutti gli atti di ordinaria amministrazione dei beni potranno essere compiuti dal curatore assenza alcuna autorizzazione da parte del tribunale. Per gli atti di straordinaria amministrazione (come per esempio la vendita dei beni stessi o pagamento dei debiti ereditari), invece, ai fini della loro efficacia giuridica, è necessaria l’autorizzazione da parte del giudice.
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