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Voltura catastale per successione: come funziona?

Con la voltura catastale per successione il contribuente comunica il passaggio di proprietà di un bene immobile. Ecco come funziona.

Ultimo aggiornamento 05-04-2024

Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

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Con la voltura catastale per successione viene cambiato il nome e l’intestazione del proprietario di un bene immobile. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla successione, vendita o donazione dello stesso.

Con la voltura catastale per successione viene cambiato il nome e l’intestazione del proprietario di un bene immobile. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla successione, vendita o donazione dello stesso.

Come funziona la voltura catastale?

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La voltura catastale per successione viene svolta presso l’Agenzia delle Entrate. Viene registrata in questo modo qualsiasi variazione avvenuta in merito al trasferimento di proprietà di un bene immobile, o anche di altri diritti reali su terreni e fabbricati di atti avvenuti tra persone a seguito di compravendite, decreti di trasferimento, donazioni. Ed anche in caso di decesso per successione legittima o per testamento depositato presso un notaio.

La voltura catastale può essere effettuata anche per richiedere la correzione dell’intestazione di proprietà di un immobile a seguito di errori presenti.

Ci sono diverse tipologie di voltura catastale:

La voltura catastale di afflusso si richiede quando non é mai stato denunciato all’Agenzia delle Entrate il trasferimento di proprietà a seguito di compravendita, donazione, successione o ricongiungimento di usufrutto.

La voltura catastale di afflusso pre-allineamento si richiede, invece, quando il trasferimento è stato correttamente effettuato in passato presso l’Agenzia delle Entrate, ma questa non risulta agli atti della banca dati catastale.

Il recupero di voltura automatica, infine, viene eseguito in caso di integrazione di volture incomplete nei dati o non corrette.

Come e dove richiedere la voltura

Coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili devono presentare la domanda di voltura. Nello specifico riguarda un’incombenza per eredi, tutori o curatori, amministratori dell’eredità o esecutori testamentari. Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di voltura. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

Esistono due modalità per farlo. Si dovrà seguire la compilazione del modello richiesto tramite via telematica, compilando un modello attraverso il software Voltura 1.1. E poi presentando il supporto informatico presso lo sportello dell’ufficio, muniti del modello digitale della domanda e la relativa stampa con data e firma. Oppure basterà compilare uno dei modelli cartacei disponibili presso gli uffici provinciali – Territorio. É opportuno allegare copia, in carta libera, delle dichiarazioni di successione o degli atti civili, giudiziari o amministrativi che danno origine alla domanda.

Dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, il Contribuente ha 30 giorni di tempo per presentare la richiesta di voltura all’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia competente. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita per posta raccomandata o per posta elettronica certificata. E’ possibile delegare un’altra persona alla presentazione della domanda allegando una delega alla documentazione prevista.

Costi

Il costo della voltura catastale ammonta a 55 euro a titolo di tributo speciale catastale da versare per presentare ogni domanda. A questa soma, inoltre, si dovranno aggiungere altri 16 euro di imposta di bollo ogni 4 pagine della domanda.

E’ possibile pagare i tributi per la voltura catastale per successione direttamente allo sportello dell’ufficio. Oppure basterà eseguire un versamento sul c/c dell’ufficio. A partire dal 1 gennaio 2014 sono state introdotte anche delle novità per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12%. Per questi casi non sono dovuti i tributi speciali e l’imposta di bollo.

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