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La siepe del vicino invade la tua casa? Ecco cosa fare

Quando la siepe del vicino invade l'altra proprietà è possibile correre ai ripari: ecco cosa dice il Codice Civile e come risolvere il problema

Ultimo aggiornamento 22-02-2024

Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

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Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di vivere pienamente gli spazi a cielo aperto della propria casa. Tuttavia, possono nascere dei problemi se la siepe del vicino invade la proprietà affianco arrecando danni di ogni tipo, per esempio impedendo il passaggio delle persone, il parcheggio della macchina o limitando la vista su un bellissimo panorama. Questo tipo di controversia è piuttosto comune tra vicinati. Per capire come muoversi occorre prendere come riferimento le distanze tra proprietà stabilite dalla Legge. La normativa di riferimento è contenuta nel Codice Civile che stabilisce anche quanto devono stare lontani alberi e siepi tra un’abitazione e l’altra ma anche cosa fare in caso di danno.

Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di vivere pienamente gli spazi a cielo aperto della propria casa. Tuttavia, possono nascere dei problemi se la siepe del vicino invade la proprietà affianco arrecando danni di ogni tipo, per esempio impedendo il passaggio delle persone, il parcheggio della macchina o limitando la vista su un bellissimo panorama. Questo tipo di controversia è piuttosto comune tra vicinati. Per capire come muoversi occorre prendere come riferimento le distanze tra proprietà stabilite dalla Legge. La normativa di riferimento è contenuta nel Codice Civile che stabilisce anche quanto devono stare lontani alberi e siepi tra un’abitazione e l’altra ma anche cosa fare in caso di danno.

Quanto devono stare lontane le siepi del vicino?

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Secondo l’articolo 896 del Codice Civile se i rami di una casa invadono la proprietà accanto il proprietario del fondo invaso può costringere l’altro a tagliarli. Ma la questione è diversa quando si parla di radici. In quest’ultimo caso, anche il proprietario della casa “invasa” può tagliare autonomamente le radici. Salvo, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se dunque i rami cadono verso l’altra proprietà dovrà essere il proprietario dell’albero a occuparsi della potatura e non il proprietario della casa o del fondo invasi e qualora questi non provvedesse quest’ultimo può agire per invocare la condanna del proprietario della pianta ad eseguirne la potatura. Il Legislatore ha deciso così perché, nel caso dei rami, è necessario salire sull’albero o sulla pianta per la potatura e pertanto il vicino “invaso” dovrebbe a sua volta invadere un’altra proprietà, di sua iniziativa e senza il consenso dell’altro. Può essere solo il giudice, a fronte di un’avviata azione legale, ad autorizzare di eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda.

Per non incorrere in sanzioni, chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite innanzitutto dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le distanze dal confine disposte dall’ 892 C.C. che sono in sintesi:

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le predette distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non superi la sommità del muro.

Si può potare la siepe del vicino?

Secondo l’articolo 894 del Codice Civile il vicino può pretendere che siepi e alberi che invadono il suo spazio vengano tagliati, ma non si può in alcun modo provvedere autonomamente alla potatura salvo che ciò non sia autorizzato da un giudice. Deve essere il proprietario ad occuparsene. E deve farlo tenendo conto delle eventuali norme locali che disciplinano la potatura delle piante di confine. Ad esempio, in alcune città o regioni è previsto l’obbligo di richiedere un’autorizzazione al Comune prima di effettuare la potatura. È quindi consigliabile informarsi presso l’ufficio tecnico del proprio Comune per verificare se esistono regolamenti specifici da rispettare.

Come si deve procede nel caso in cui il proprietario della pianta non provveda di sua iniziativa alla potatura?

Innanzitutto, dopo aver tentato inutilmente la via del dialogo, si può inviare una lettera di diffida, preferibilmente con raccomandata a/r o a mezzo pec, in modo da aver prova dell’invio in una eventuale successiva azione legale. Se questa non sortisse alcun effetto si potrà procedere con un tentativo di mediazione, una soluzione amichevole e concordata che è sempre preferibile alla lite in giudizio, e che non preclude la possibilità in caso di esito negativo di procedere con un’azione legale. Qualora l’albero o la siepe rappresentino veri e propri pericoli per il vicino si può chiedere un provvedimento d’urgenza all’autorità giudiziaria. In particolare, ciò dovrà avvenire nel caso in cui la siepe presenti delle spine e si trovi in un luogo di passaggio oppure se l’albero sia pericolante e rischi di colpire persone o danneggiare cose.

Per approfondire: Siepe attorno alla casa, tutti i permessi necessari

Cosa sono gli atti emulativi?

L’art. 832 del Codice Civile stabilisce che il proprietario abbia il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, osservando i limiti stabiliti dall’ordinamento. Nell’articolo successivo, il 833 c.c. il legislatore vieta gli atti emulativi da parte del proprietario di un fondo che sono quegli atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Con questa disposizione il nostro legislatore considera illeciti quegli atti che il proprietario ponga in essere esclusivamente per recare un pregiudizio ad altri senza produrre nessuna utilità per se stesso.

Un esempio classico di atti di emulazione, è quello del proprietario di un fondo, il quale, senza altro motivo se non quello di recare danno al proprio vicino, innalza un muro o una siepe spropositatamente alti con il malcelato ed unico intento di togliere luce ed aria al fondo confinante.

La persona danneggiata può diffidare il vicino a rimuovere quanto compiuto se si accorge che sta commettendo questo tipo di illecito. Con un’azione legale, necessaria qualora l’atto emulativo non venga rimosso, il giudice ordinerà la cessazione dell’atto illecito ma anche il risarcimento del danno e delle spese legali a carico di chi ha posto in essere l’atto emulativo.

Nella maggior parte dei casi tuttavia una siepe viene collocata per comune accordo tra i vicini: decidono di realizzarla al posto del muro divisorio per delimitare le proprietà. In questo caso entrambi devono occuparsi della manutenzione dividendo le spese al 50% sia per quanto riguarda la potatura, sia per quanto riguarda innaffiatura e gestione.

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