APE: un documento cruciale per avere il Superbonus 110%
Chi vuole beneficiare del Superbonus 110% deve fare molta attenzione a un documento cruciale: cos’è l’APE e a cosa serve
L’attestato di prestazione energetica, o APE, è un documento fondamentale per tutti coloro che vogliono chiedere le detrazioni previste dal Superbonus 110%. Per avere diritto al bonus del 110% bisogna infatti dimostrare che i lavori apportati all’immobile ne garantiscono la riqualificazione energetica, con un miglioramento di almeno due classi. L’APE serve proprio a questo: l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un professionista o un tecnico qualificato sia prima dell’avvio dei lavori, che dopo la loro conclusione. Confrontando i due valori di APE, sarà possibile attestare presso l’Enea, ente che si occupa di validare le certificazioni, che il requisito del miglioramento di due classi energetiche è stato soddisfatto e che il bonus può essere erogato.
APE: a cosa serve e cosa certifica
Secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare del Superbonus 110% è necessario che il documento APE sia redatto sia ante operam, cioè prima dell’inizio dei lavori, che post operam, cioè alla loro conclusione. Questo perché l’APE deve dimostrare il doppio salto di classe di efficienza energetica dell’immobile al termine degli interventi realizzati per la riqualificazione.
Questo certificato viene rilasciato dopo un’analisi energetica dell’edificio, che tiene conto di diverse caratteristiche come la muratura, gli infissi, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, le tipologie di impianti e gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile, come ad esempio gli impianti fotovoltaici.
APE: quale criterio per redigerlo
Il MISE ha specificato che il criterio di classificazione energetica da utilizzare su tutto il territorio nazionale per l’APE è quello previsto dal decreto del 26 giugno 2015, che è stato redatto dalla collaborazione del MISE con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Nel caso in cui le Regioni abbiano definito un criterio proprio, che però permetta di ottenere le stesse classificazioni energetiche, si potrà redigere l’APE secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
Inoltre, per accedere alle detrazioni fiscali del 110% non si fa distinzione del tipo di interventi tra edifici unifamiliari ed edifici composti da più unità immobiliari. In entrambi i casi, l’APE ante e post operam si valuta basandosi sui servizi energetici che permettono, attraverso gli interventi trainanti e trainati, di ottenere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
APE: chi lo rilascia
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