Danni alle tubature in condominio: chi deve pagare la riparazione
Quando si verifica la rottura di un tubo condominiale occorre agire subito e capire come suddividere le spese: ecco quali sono le azioni da compiere
Francesca Cimellaro
Avvocato
Può capitare che in un condominio si verifichino delle perdite d’acqua, che recano danno all’interno di uno o più appartamenti. Cosa fare in questi casi? Spesso questi eventi causano discussioni e malumori tra condomini, perchè non si capisce quali siano le tubature condominiali e quelle private. Fortunatamente esistono diverse soluzioni a cui pensare.
Danni tubature in condominio: come gestire le spese
Ci viene in aiuto l’articolo 1117 del Codice Civile, secondo cui gli impianti sono di proprietà del condominio fino al punto di diramazione dei singoli immobili, ovvero tutte le tubature che scorrono all’interno di un’abitazione sono di proprietà privata, come quelli nel pavimento o dentro i muri di una stanza, magari collegati al bagno o alla cucina. Quelli invece che passano nelle parti comuni sono di tutti. Quindi i tubi verticali che passano da un appartamento a l’altro sono di proprietà condominiale.
Non è rilevante che il tubo sia murato, nè che i lavori vadano effettuati all’interno di un singolo appartamento: si deve sempre fare riferimento all’impianto idrico del palazzo. Se la perdita parte da una tubatura verticale che collega diversi appartamenti, partendo dal tetto comune, allora le spese devono essere suddivise. Ecco perchè è fondamentale avere a disposizione tutta la documentazione che indica chiaramente quali sono le tubature presenti nel plesso e come sono catalogate.
Danni raccordo: chi deve pagare?
Cosa fare nel caso in cui i danni si producano al raccordo tra le tubature dell’acqua?
In questo caso si può fare riferimento a una sentenza del Tribunale di Milano (n. 1908 del 5 marzo 2021). Nel caso di specie, la rottura interessa il raccordo tra la tubatura di un appartamento e quella condominiale; più precisamente, quella che raccoglie l’acqua piovana proveniente dal tetto comune, pertanto, rientrante nei beni comuni di cui all’art. 1117 n. 3 c.c., secondo cui sono oggetto di proprietà comune “gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale”.
In occasione della sentenza, il Tribunale ha ritenuto che le spese per riparare i danni delle tubature fossero a carico del condominio: che ne deve rispondere ex art. 2051 c.c.: il perito ha scoperto, infatti, che le infiltrazioni erano causate da un danno a un tratto della rete di scarico di proprietà condominiale. Quindi è fondamentale anche considerare dove ha origine la rottura. Inoltre, i condomini (in questo caso) avevano provveduto a riparare spontaneamente la tubatura prima del giudizio del Tribunale, potendosi così ravvisare in tale condotta un quantomeno implicito riconoscimento della riconducibilità del tubo danneggiato ai beni condominiali. In questi casi, è possibile affidarsi all’assicurazione del condominio, che provvede a coprire le spese.
In ogni caso, quando si verificano eventi del genere è fondamentale affidarsi al proprio amministratore condominiale che effettuerà le opportune valutazioni, in caso fosse necessario, farà affidamento su un perito per capire dove ha origine la perdita e a chi devono essere intestate le spese di riparazione. Infine, nel caso si noti un danno del genere è cruciale contattare tempestivamente una ditta di idraulici della propria zona, che potrà riparare subito il danno ed evitare ulteriori conseguenze.