Installazione fotovoltaico: quando non è edilizia libera e quali permessi richiedere
L'installazione del fotovoltaico fa parte dell'edilizia libera, ma non i tutti i casi. Scopriamo quando richiedere i permessi per evitare l'abuso edilizio
Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Fotovoltaico in edilizia libera: i limiti secondo la legge
- Fotovoltaico in edilizia libera su portico: il caso
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Fotovoltaico in edilizia libera: i limiti secondo la legge
L’installazione di un impianto fotovoltaico rientra generalmente nelle attività di edilizia libera, permettendo così di procedere senza autorizzazioni particolari. Tuttavia, esistono delle eccezioni previste dalla normativa vigente. In particolare, nelle aree considerate di interesse pubblico come i centri storici e le aree protette, occorre rispettare specifiche limitazioni stabilite dal D.Lgs. 42/2004. In questi casi, il montaggio di pannelli solari non può essere svolto liberamente, e per procedere è obbligatorio presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), pena la possibilità che l’intervento venga considerato abusivo.
L’installazione dei pannelli solari è consentita anche su strutture diverse dagli edifici, come pergole e tettoie, sempre in regime di edilizia libera. Tuttavia, è importante considerare che il Decreto Energia del 2022 (Decreto-Legge 17/2022) non estende la liberalizzazione a tutti i casi. Se il portico o la tettoia creano nuovi volumi o modificano la sagoma del fabbricato, configurando quindi un intervento di nuova costruzione, è richiesto il permesso di costruire. Questo vale anche se l’installazione del fotovoltaico di per sé sarebbe realizzabile senza autorizzazioni, ma solo su edifici già esistenti.
Questi limiti sono stati recentemente confermati da una sentenza che approfondisce l’interpretazione della normativa, offrendo chiarimenti sui casi in cui è necessario seguire un iter autorizzativo specifico.
Fotovoltaico in edilizia libera su portico: il caso
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha posto l’attenzione sulla normativa che regola l’installazione dei pannelli fotovoltaici in regime di edilizia libera. Il caso ha coinvolto un Comune lombardo che ha contestato a un gestore di attività di ristorazione una serie di presunti abusi edilizi, tra cui la realizzazione di un nuovo porticato. Di conseguenza, il Comune ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato originale dei luoghi.
Il gestore ha sostenuto che il portico non dovrebbe essere considerato una nuova costruzione e che, pertanto, non richiederebbe il permesso di costruire. Ha affermato che la struttura è destinata a sostenere un impianto fotovoltaico e che è stata realizzata con materiale leggero. A sostegno della propria posizione, ha citato il Decreto Energia (DL 17/2022), che ha introdotto la liberalizzazione per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, classificando tali interventi come manutenzioni ordinarie.
Tuttavia, i giudici, nella sentenza 8113/2024, hanno evidenziato che il portico ha aumentato la superficie e il volume dell’attività, configurando quindi un intervento che modifica la sagoma del fabbricato. La funzione di supporto per l’impianto fotovoltaico è stata considerata come un effetto indiretto e secondario rispetto all’effettiva natura dell’intervento.
Per questi motivi, il portico è stato qualificato come nuova costruzione, soggetta all’obbligo di un permesso di costruire. Di conseguenza, il gestore non può avvalersi della liberalizzazione concessa per l’installazione degli impianti fotovoltaici, trattandosi di un’opera che amplia lo spazio e modifica la struttura originaria dell’edificio.
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