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Smaltimento rifiuti della fossa biologica: cosa prevede la Legge

Lo smaltimento dei rifiuti della fossa biologica è un'operazione cruciale da affidare a una ditta di spurgo competente e abilitata, che faccia tutto a norma di legge

Ultimo aggiornamento 14-02-2024
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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Silvia Baldassarre si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con tesi in materia di diritto internazionale. Ha maturato la propria esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano occupandosi dei vari aspetti della materia, dalla responsa...
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spurgo di fosse biologiche

Quando la fossa biologica viene pulita, l’impresa incaricata deve occuparsi anche dello smaltimento dei rifiuti attenendosi alle normative in materia. Questo tipo di attività è di cruciale importanza, non solo per evitare inquinamento e problemi ambientali, ma anche per prevenire sanzioni e penali, visto che il tema rifiuti è molto delicato.

Ma quali sono gli elementi a cui fare attenzione? Cosa dice la Legge sul corretto smaltimento di rifiuti della fossa biologica dopo le innovazioni intervenute in adeguamento della Direttiva Europea? Rispondere a queste domande permette di capire quando è il caso di contattare una ditta di spurgo e pulizia delle fognature e come trovare quella migliore per le proprie esigenze.

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Perché pulire e smaltire i rifiuti della fossa biologica

La fossa biologica serve a raccogliere residui e liquami provenienti da una o più immobili, per esempio in condominio, ma anche delle zone industriali. Non è obbligatorio avere la fossa biologica, spesso i tubi sono collegati direttamente al sistema fognario.

Periodicamente la fossa biologica si riempie e deve essere svuotata e pulita. Al contrario, ci sarebbe il rischio di un trabocco che provocherebbe enormi problemi oppure di ostruire le tubature a cui la fossa è collegata. Per tale motivo è cruciale concordare un’attività di spurgo della fossa biologica periodica con una ditta specializzata.

Lo smaltimento corretto è una fase cruciale e occorre conoscere molto bene cosa dice la Legge, anche per scegliere al meglio l’azienda di spurgo che deve essere autorizzata, non solo a svuotare, ma anche a trasportare ed eliminare correttamente i liquami.

Come smaltire i rifiuti secondo la Legge?

Dopo aver effettuato la pulizia, l’azienda incaricata deve trasportare e stoccare i rifiuti in zone specifiche, entro un termine di tempo specifico.

Per essere certi che l’azienda esegua l’operazione in modo corretto, occorre ricevere una determinata documentazione. Inoltre, l’autista deve compilare un documento dove precisa qual è il punto di ritiro e dov’è il luogo in cui verranno smaltiti i rifiuti.

Importanti novità in tal senso sono arrivate con D. Lgs. n. 116/2020 (che ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”) secondo cui i rifiuti prodotti dalle fosse biologiche sono da considerarsi come rifiuti speciali e da classificare come CER 20 03 06 – rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico.

L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter.

Tale modifica è rilevante solo ai fini del computo degli obiettivi di riciclo nazionale ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

In sostanza, l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani comporta che nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali, mentre non va ad impattare sul soggetto che può gestire il rifiuto.

Si evidenzia anche che l’attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dovrà essere effettuata in base alle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca ambientale che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente.

L’art. 188 del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti, provvedendo al loro trattamento direttamente, oppure mediante l’affidamento a soggetti debitamente autorizzati (intermediario, commerciante, ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti, soggetto addetto alla raccolta o al trasporto di rifiuti pubblico o privato).

La responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso in cui il produttore abbia conferito i rifiuti a soggetti autorizzati a svolgere tali attività e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Si conferma che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), rimanendo onere del trasportatore la conservazione del documento originale.

Inoltre, si sottolinea che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza del FIR un registro che è il documento ufficiale che identifica il tipo di rifiuto da smaltire. La sua compilazione è fondamentale, deve essere vidimato dall’Agenzia delle Entrate o dalla Camera di Commercio prima di poter essere utilizzato dalla Ditta. Il formulario deve essere compilato in quattro copie, una è data al detentore della fossa entro 90 giorni dalla conclusione del trasporto, le altre tre sono consegnate al Centro di Smaltimento al momento dell’arrivo. In particolare, il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento D13, ricondizionamento D14 e deposito preliminare D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che i produttori, oltre alla quarta copia del FIR, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto. A questo proposito, non è chiaro perché l’attestazione sia relativa solo allo smaltimento (e non al recupero) e non viene definito un modello specifico di essa.

Si chiarisce, infine, che i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

Il trasportatore deve occuparsi anche di avere una copia da riconsegnare al detentore della fossa una volta che il trasporto è concluso, con una scadenza di 90 giorni dall’attività.

 

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