Certificazioni e permessi edilizi: cosa serve per essere in regola
Certificazione energetica: tutto quello che c'è da sapere
La Certificazione Energetica è un documento che viene rilasciato dal certificatore energetico. Egli è un professionista preparato in materia di efficienza energetica di edifici, case e appartamenti. Per efficienza energetica si intende il consumo necessario affinché si mantengano determinate condizioni ambientali interne. In altre parole, si tratta di delineare il profilo dell’edificio in un’ottica di impatto ambientale. Per compilare il documento si prendono in esame il sistema di raffreddamento/riscaldamento utilizzato, gli affacci, le aperture e lo stato dell’edificio come la data di costruzione e le manutenzioni nel corso del tempo. Negli ultimi anni, la Certificazione Energetica è obbligatoria nella compravendita degli edifici ma anche in materia di affitti. Lo scopo delle sua redazione si fonda, innanzitutto, sull’esigenza di rendere il mercato immobiliare più trasparente. L’acquirente, così, è preparato sui possibili costi energetici che comporta l’acquisto di un determinato edificio. Il venditore, da parte sua sa che, certificando l’edificio e apportando i necessari miglioramenti ai fini energetici, vedrà aumentare il valore del suo immobile. La legge rende obbligatorio questo documento al punto che la sua assenza può essere causa di nullità del contratto. Sono previste, altresì, multe salate per i proprietari che violano la norma sulla certificazione energetica al momento di affittare l’appartamento.
Il termine Concessione Edilizia fu varato per la prima volta con la Legge Bucalossi L.10/1977. Questa concessione a poter costruire andava a sostituire la Licenza Edilizia. In pratica, veniva disciplinato il diritto di costruire sul territorio comunale. Era, infatti, l’amministrazione preposta in materia a dare la concessione a questo tipo di attività. La concessione era onerosa in quanto il suo rilascio era subordinato al pagamento di una somma proporzionale al valore della costruzione. Con l’introduzione del Permesso a costruire introdotto con il DPR del 6 giugno 2001 si apre una nuova era. Alla richiesta di permesso va allegato un progetto redatto da un professionista abilitato che descriva in dettaglio le caratteristiche della costruzione e che attesti la conformità rispetto delle disposizioni urbanistico/edilizie. Inoltre, c’è da sottolineare che se i beni hanno particolare rilievo architettonico, artistico o ambientale è necessario anche il nullaosta dell’ente preposto. La richiesta del Permesso a costruire va presentata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia che deve nominare un responsabile a controllare la regolarità della domanda. Se entro 60 giorni dalla presentazione non succede questo, allora vige la regola del silenzio-assenso salvo la presenza di vincoli ambientali, artistici e altro.