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Come si ripartiscono le spese per l'ascensore condominiale?

Le spese per l’installazione e la manutenzione dell’ascensore vanno sempre ripartite tra tutti i condomini? Scopri i paletti normativi e le eccezioni alla regola.

Ultimo aggiornamento 19-05-2021
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I costi di installazione e di manutenzione dell’ascensore sono spesso motivo di discussione nelle assemblee condominiali. L’ascensore rientra infatti tra i beni comuni e indivisibili del condominio a prescindere dall’uso effettivo di ciascun condomino.

Questo significa che la ripartizione delle spese per la gestione dell’ascensore riguarda tutti i proprietari di unità abitative in base al piano dell’abitazione o ai millesimi posseduti. Esistono però alcune eccezioni o casi particolari in cui i condomini non sono obbligati a farsi carico delle quote per l’ascensore.

Ad esempio, nel caso in cui i lavori per l’installazione vengano deliberati a maggioranza in un momento successivo alla costruzione dell’edificio, i condomini contrari alla decisione hanno la facoltà di non finanziare la realizzazione dell’impianto e di rinunciare all’utilizzo dell’ascensore.

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Spese ordinarie e manutenzioni straordinarie: cosa comprende la quota condominiale?

Per legge tutti i nuovi edifici con più di tre piani devono essere dotati di ascensore. Una normativa che semplifica la gestione e la suddivisione delle spese condominiali almeno per quanto riguarda i condomini di recente costruzione. Si tratta della classica situazione in cui l’impresa costruttrice è chiamata a farsi carico dell’installazione, mentre ai condomini spetta il pagamento di una quota annua calcolata generalmente sulla base della tabella millesimale, ovvero dei valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare. Di solito la ripartizione delle spese condominiali per l’ascensore comprende il costo dell’energia elettrica e le spese per la manutenzione ordinaria. Mentre i costi legati alle manutenzioni straordinarie, alla sostituzione di parti meccaniche o elettroniche e alla pulizia dell’ascensore stesso (di solito inclusa nel pacchetto per la pulizia delle scale) vengono conteggiate a parte e ripartite equamente.

Installazione postuma dell’ascensore: si può evitare il pagamento delle spese?

La ripartizione delle spese per l’ascensore può risultare più complessa e problematica nei condomini dove la decisione di installarne uno viene deliberata in un momento successivo alla costituzione del condominio, a seguito di un’assemblea straordinaria. Si tratta di una cosiddetta innovazione gravosa o voluttuaria, che deve quindi essere approvata dagli inquilini che detengono almeno i due terzi della proprietà dello stabile in termini di millesimi. La legge italiana prevede che i condomini contrari all’installazione dell’ascensore possano essere esonerati dal pagamento delle spese relative alla costruzione e alla conservazione dell’impianto. In questi casi, l’uso dell’ascensore è concesso soltanto a un ristretto gruppo di condomini, chiamato a farsi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie. I condomini che invece decidono di non utilizzare e di non contribuire alla realizzazione dell’opera mantengono comunque il diritto di poter usufruire dell’ascensore in un secondo momento, facendosi carico della propria quota annuale.

Eccezioni alla regola: quote piano terra ed eliminazione barriere architettoniche

Anche gli inquilini che abitano al piano terra sono tenuti a pagare le spese di gestione dell’ascensore in base ai millesimi della propria unità abitativa. Ma l’assemblea condominiale può anche stabilire all’unanimità di escluderli dalla ripartizione delle quote, al pari di chi occupa un piano rialzato o un seminterrato e di fatto non utilizza mai l’ascensore. Quando, invece, un singolo condomino è costretto a sostenere delle spese straordinarie per eliminare le barriere architettoniche che gli impediscono di usufruire liberamente dell’ascensore condominiale si ha diritto a una detrazione fiscale anche in assenza di una specifica delibera, purché i lavori siano stati preventivamente autorizzati dal Comune.

Ora che è più chiaro come avviene la ripartizione delle spese condominiali per l’ascensore, è possibile rivolgersi a una ditta specializzata che si occupi dell’installazione e manutenzione dell’impianto richiedendo un preventivo per conoscere nel dettaglio i costi dell’intervento.

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