Secondo bagno: un’indubbia comodità che risponde a precise regole
Ti piacerebbe realizzare un secondo bagno in casa? Ecco tutto quello che devi sapere, a cominciare dalle normative che è necessario rispettare
Giuseppe Sorrenti
Architetto
Quando la famiglia cresce o i figli diventano grandi, sembra che lo spazio in casa non basti mai. E, una tra le prime esigenze a nascere, è quella di un secondo bagno. Se ti stai chiedendo come realizzarlo, sappi che non basta rimpicciolire un po’ una stanza per creare spazio: anche un secondo bagno ha dimensioni minime da rispettare.
Ecco perché rivolgersi a una ditta specializzata è fondamentale: potrai spiegare al meglio le tue esigenze e ricevere un preventivo gratuito, senza impegno, per valutare al meglio i costi e le soluzioni per il tuo bagno.
Se le abitazioni moderne – piccoli trilocali compresi – nascono quasi sempre con due bagni, gli appartamenti antecedenti gli anni Settanta ne hanno di norma uno solo. Tuttavia, spesso i loro locali sono più grandi e realizzare un secondo bagno è possibile. Prima di farlo è dunque necessario chiedersi se si ha a disposizione la metratura sufficiente per farlo e per rispettare la normativa vigente, evitando di ritrovarsi con un secondo bagno abusivo.
Secondo bagno: caratteristiche e dimensioni minime
Un secondo bagno ha dimensioni minime e caratteristiche che rispettare è necessario: le definiscono il decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, i regolamenti edilizi comunali e il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 236/89. Il primo, in particolare, fu emanato per mettere un limite agli abusi edilizi di un’epoca in cui i costruttori realizzavano spesso appartamenti al limite dell’abitabilità, con pochissime finestre e spazi angusti.
Tale decreto stabilisce – tra le altre cose – che un bagno può essere privo di finestre ma deve essere dotato di un impianto di ventilazione meccanica. Per il secondo bagno, inoltre, prevede la possibilità di non inserire tutti i sanitari. Questo deve però avere un’altezza minima di 240 centimetri (quando il soffitto è inclinato, l’altezza media deve essere comunque di 240 centimetri) e la disponibilità, nel raggio di quattro metri, della colonna di scarico per le acque reflue.
Se si sceglie di realizzare un secondo bagno, infine, è necessario tenere conto che la sua superficie minima dovrà essere di due metri quadrati, con il lato corto di almeno 120 centimetri se l’abitazione supera i 70 mq. Tuttavia, poiché i singoli regolamenti edilizi possono cambiare di Comune in Comune, è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata che possa andare a realizzare un bagno a norma.
Le autorizzazioni necessarie per il secondo bagno
Le autorizzazioni per realizzare un secondo bagno sono necessarie. È infatti fondamentale, per evitare di costruire un secondo bagno abusivo, presentare in Comune una pratica firmata da un professionista regolarmente iscritto all’Albo (architetto, geometra, ingegnere). Se non si effettuano opere alle strutture né cambi d’uso dei locali si andrà a richiedere la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), se invece si effettuano cambi di destinazione d’uso è necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
In genere, per realizzare un secondo bagno è sufficiente la CILA, seguita dalla SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità). La CILA è il procedimento edilizio che si applica per le manutenzioni straordinarie senza opere strutturali, una tipologia d’intervento che comprende anche lo spostamento di muri, la sostituzione e l’ampliamento degli impianti. Con la SCA, invece, si dichiara che l’abitazione ha mantenuto le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Condizioni fondamentali, anche quando alla casa si va ad aggiungere un secondo bagno.