Quando si può accendere il riscaldamento: il calendario
Cambia il calendario del riscaldamento nel 2022, per effetto del Decreto Legge del MITE. Tutte le novità, calendario e orari zona per zona
Ugo Sollazzo
Idraulico termotecnico
- Calendario riscaldamento 2022: quali sono le novità
- Periodo di accensione dei riscaldamenti zona per zona
- Quali sono i nuovi limiti per la temperatura?
Con l’inverno alle porte e la crisi energetica a complicare la situazione, sono in molti a chiedersi quando sarà possibile accendere i riscaldamenti quest’anno.
Il calendario che regola l’accensione del riscaldamento 2022 nelle diverse fasce climatiche d’Italia (D.P.R. 412/1993) sarà diverso rispetto a quanto previsto negli anni scorsi. L’obiettivo per la stagione fredda sarà quello di risparmiare sui consumi di gas naturale, una risorsa che il conflitto ucraino rischia di far scarseggiare.
Vediamo cosa stabilisce il nuovo decreto ministeriale: date, limiti di orario e temperature massime fissate per legge.
Calendario riscaldamento 2022: quali sono le novità
Stagione accorciata di 15 giorni, un’ora in meno di riscaldamento giornaliero e valori di riferimento ridotti di 1°C. Sono queste le principali novità del Decreto Legge del Mite che, a partire dall’inverno 2022, fissa nuovi e più stringenti limiti.
Un’operazione prevista dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale che, stando alle stime dell’ENEA, consentirebbe di risparmiare ben 2,7 miliardi di metri cubi di gas, con il vantaggio di tagliare i costi in bolletta di circa 179 euro a famiglia.
Periodo di accensione dei riscaldamenti zona per zona
Il nuovo DL tiene conto della suddivisione del territorio italiano in 6 zone, a seconda della fascia climatica di appartenenza. Se la zona A corrisponde ai territori con un clima più caldo, come ad esempio i comuni della Sicilia, la zona F, che non prevede alcuna limitazione, include l’arco alpino e le zone di montagna.
Ecco il calendario completo con le date di accensione:
- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.
Questo calendario, tuttavia, non è inflessibile, perché può essere modificato dai singoli comuni in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide: i sindaci possono dunque autorizzare l’accensione dei riscaldamenti al di fuori del periodo consentito, purché per una durata giornaliera ridotta.
Quali sono i nuovi limiti per la temperatura?
Anche i valori massimi del riscaldamento vengono rivisti, con una riduzione di 1°C rispetto a quanto stabilito dal DPR n.74/2013. Le temperature massime previste dal nuovo decreto sono le seguenti:
- 19 gradi (+2 di tolleranza) per abitazioni, scuole e uffici;
- 17 gradi (+2 di tolleranza) per le strutture adibite ad attività artigianali e industriali.
Come detto, questi limiti coinvolgono esclusivamente gli impianti a gas, e non quelli basati su energie rinnovabili. Allo stesso modo non si applicano a ospedali e case di cura, asili, piscine e saune o attività produttive per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria.
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