Ristrutturare e installare il riscaldamento: la normativa
La ristrutturazione e l’installazione di un impianto di riscaldamento è soggetta a precise regolamentazioni: cosa sono la relazione energetica e la dichiarazione di conformità
Silvia Baldassarre
Avvocato Civilista
- Impianto di riscaldamento: cos’è la relazione energetica
- Impianto di riscaldamento: quando serve la relazione energetica
- Impianto di riscaldamento: la dichiarazione di conformità
Quando si deve procedere alla ristrutturazione o all’installazione di un impianto di riscaldamento in un edificio esiste una precisa normativa da seguire. I tecnici e i professionisti che progettano l’impianto dovranno redigere la relazione energetica, un documento previsto dalla D.Lgs 192/2005 (così come modificata dal D. Lgs 10 giugno 2020, n. 48) conosciuto anche come ex Legge 10/1991. Si tratta di un documento fondamentale, che definisce tutti i fattori tipologici e i dati tecnici che l’impianto deve avere per essere considerato a norma, così che possa esserne rilasciata la dichiarazione di conformità. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le normative e le certificazioni necessarie agli utenti che ristrutturano o installano un impianto di riscaldamento.
Impianto di riscaldamento: cos’è la relazione energetica
La relazione energetica è un documento che si deve produrre ogni volta che si avvia una nuova costruzione o una ristrutturazione. La normativa vigente è il D.Lgs 192/2005, che ha aggiornato la legge 10/1991 e che è stata modificata di recente dal D.Lgs 48/2020, tanto che spesso viene indicato come “ex legge 10”.
In questo documento i professionisti indicano tutte le prescrizioni che si devono rispettare in materia di efficienza energetica dell’edificio e degli impianti, cioè tutte le caratteristiche tecniche e le caratteristiche dei materiali necessarie per poter ottenere la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione va a certificare la conformità alla normativa vigente di tutto quel che riguarda la nuova costruzione o l’edificio ristrutturato.
Impianto di riscaldamento: quando serve la relazione energetica
Nel caso in cui si proceda alla semplice sostituzione dei termosifoni o radiatori, oppure delle sole tubazioni, non è obbligatorio procedere alla produzione della relazione energetica. Quando invece si procede alla realizzazione e installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, oppure a una ristrutturazione che implica l’intervento su almeno due elementi su tre dell’impianto, sarà necessario produrre il documento.
Gli impianti di riscaldamento sono sistemi composti da tre elementi principali:
- il generatore, che può essere una caldaia, una stufa o una pompa di calore;
- i tubi di distribuzione, cioè il sistema di tubature che si diffonde dal generatore ai terminali;
- i terminali, come ad esempio radiatori, fancoil spit e altro.
Secondo le FAQ del Ministero dello sviluppo economico del 1° agosto 2016, si considerano ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento quegli interventi che comportano la sostituzione in contemporanea di almeno due elementi, cioè:
- generazione e distribuzione del calore;
- generazione ed emissione del calore;
- distribuzione ed emissione del calore.
Impianto di riscaldamento: la dichiarazione di conformità
La relazione energetica fissa i criteri di costruzione e progettazione da rispettare per limitare il consumo energetico, cioè tutte le prescrizioni che dovranno essere seguite durante la ristrutturazione e l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento. Una volta che questo è stato ultimato, i tecnici e i professionisti sono tenuti a produrre la dichiarazione di conformità (DiCo) che attesti come gli impianti siano stati realizzati seguendo le normative in vigore e tutte le prescrizioni di legge.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per gli impianti elettrici, idraulici, di evacuazione dei fumi, cioè delle canne fumarie, e ovviamente anche per gli impianti di riscaldamento. Una volta emesso, il documento non ha una scadenza ma va rinnovato obbligatoriamente ogni qualvolta si realizzi un nuovo impianto, si facciano degli allacci a nuove utenze di acqua, gas o luce, oppure si richieda un certificato di agibilità SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) per cambio di destinazione d’uso, frazionamento, fusione, risanamento di un immobile o ancora ristrutturazioni edilizie.