Si può mettere il videocitofono in condominio? Ecco cosa dice la Legge
Il videocitofono è un apparecchio sempre più diffuso e molti condomini vogliono installarlo al posto di quello classico: scopri se è possibile e come risparmiare
Silvia Baldassarre
Avvocato Civilista
- Come installare videocitofono
- Uso degli spazi comuni in condominio
- Installare il videocitofono
- Installare videocitofono condominiale: come risparmiare
La maggior parte dei condomini sono dotati di tradizionali citofoni caratterizzati da pulsanti e dalla classica cornetta per rispondere. Si tratta di sistemi standard e raramente si trovano videocitofoni più moderni con più funzionalità, a meno che non si tratti di edifici di recente costruzione e di particolare pregio.
Spesso, non tutti sono soddisfatti di questa soluzione: alcuni condomini potrebbero sentire l’esigenza di avere una soluzione maggiormente innovativa anche per ragioni di sicurezza. Molte persone sentono l’esigenza di installare un videocitofono per una sola abitazione. Ciò consente di conoscere non solo la voce dell’interlocutore ma anche l’aspetto in modo da rendersi conto preventivamente di chi sta per avere accesso all’abitazione. Questa soluzione aumenta il livello di sicurezza delle abitazioni, soprattutto quelle isolate.
Ma cosa accade quando in un condominio, una persona vuole installare un videocitofono al posto di quello adottato da tutto l’edificio? Ecco cosa si può fare secondo quanto previsto nel nostro ordinamento.
Come installare videocitofono
Installare un videocitofono significa produrre dei cambiamenti nell’edificio. Sul lato strada, occorre inserire la pulsantiera con la videocamera, il microfono e l’altoparlante. Nel momento in cui una persona preme il tasto, si attiva la videocamera che trasmette l’immagine anche dentro casa. All’interno, ci sarà un monitor che consente di guardare e parlare con il visitatore e un tasto per aprire la porta da remoto.
Per installarlo occorre un intervento che porta a bucare la parete dell’atrio condominiale, ovvero una parte comune. E qui interviene la normativa che ci permette di capire come agire.
Uso degli spazi comuni in condominio
Secondo il Codice Civile, all’art. 1102 ciascuno può servirsi della cosa comune, purché’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. I condomini quindi possono utilizzare liberamente le aree comuni, senza chiedere nessuna autorizzazione, a patto che non ne venga modificata la destinazione d’uso. Inoltre, non bisogna impedire ad altri condomini di usare liberamente gli spazi o di effettuare a loro volta delle attività all’interno. Per esempio, è possibile inserire delle piante ornamentali, ma queste non devono impedire il passaggio delle persone che abitano nelle unità dell’edificio.
Ogni condomino è comunque libero di fare degli interventi per migliorare la propria abitazione o per rispondere a determinate necessità. Per esempio, chi abita nel piano terra può abbattere una parte di una parete per avere un secondo ingresso nel proprio appartamento se ciò non alteri l’uso complessivo dell’area. Le spese dei lavori, naturalmente, devono essere a carico dell’interessato.
Esiste un altro limite alla possibilità di installare un videocitofono per un solo appartamento: si tratta dell’ipotesi di alterazione del decoro architettonico condominiale.
Secondo la legge, all’art. 1120 del Codice Civile sono vietate tutte le innovazioni che siano in grado di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ovvero che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Il decoro architettonico fa riferimento al valore esteriore (ed estetico) del condominio e quindi nel caso in cui l’installazione di un videocitofono per un solo appartamento dovesse arrecare un pregiudizio estetico al condominio, l’opera sarebbe vietata.
Si pensi, ad esempio, all’installazione dell’”occhio” del videocitofono all’esterno di un condominio in stile ottocentesco: è chiaro che l’impianto sarebbe in grado di pregiudicare la normale bellezza esteriore dell’edificio.
Installare il videocitofono
L’installazione del videocitofono rientra tra gli usi consentiti delle parti comuni e si può fare senza richiedere alcun tipo di autorizzazione. Prima dell’avvio dei lavori è comunque richiesta la comunicazione all’amministratore condominiale. Nel 2015 si è espressa la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un singolo condomino che voleva acquistare un videocitofono privato. Per l’installazione era necessario bucare la parete condominiale, ma senza modificarne la destinazione. L’unica clausola era quella di lasciare abbastanza spazio, in modo che anche gli altri condomini potessero installare un videocitofono o altro apparecchio, senza necessità di previa autorizzazione assembleare. Secondo la Corte Suprema “il condòmino può installare un proprio videocitofono su parete condominiale a condizione che non impedisca agli altri condomini di poter fare altrettanto” (Cassazione n. 6643 del 1/04/2015),
In pratica, ciò significa che è possibile per il singolo condòmino installare un videocitofono apportando delle modifiche esteriori al condominio, purché ciò non impedisca agli altri condòmini il godimento della cosa comune.
Nel caso in cui il condòmino voglia provvedere a sostituire il vecchio impianto citofonico (privo di telecamera) con uno nuovo dotato di telecamera la sostituzione dovrà tenere conto delle esigenze degli altri condòmini, e quindi:
- se l’assemblea delibera nel senso di provvedere a una sostituzione integrale del vecchio impianto citofonico con uno nuovo fornito di telecamera (videocitofono), allora tutto il condominio dovrà partecipare, in quanto l’innovazione varrà per tutti quanti. Di conseguenza, le spese andranno ripartite tra tutti, in proporzione ai millesimi posseduti, mentre l’installazione interna graverà singolarmente su ciascuno;
- se l’assemblea non delibera a favore della sostituzione del vecchio impianto (solo audio) con uno nuovo (anche video), allora il singolo condòmino potrà provvedere autonomamente, pagando di tasca propria il videocitofono solamente per il proprio appartamento, a patto che vengano rispettate le condizioni inerenti all’utilizzo della cosa comune e al decoro architettonico condominiale.
Installare videocitofono condominiale: come risparmiare
Disponibile nel 2024 il Bonus sicurezza: l’agevolazione dedicata a coloro che intendono rendere più sicura la propria abitazione. Prevede una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro sostenuta per installare o rifare in una casa, impianti di allarme, citofoni, saracinesche, porte blindate o sistemi antintrusione.
Il Bonus sicurezza 2024 è una detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF per le spese sostenute da chi effettua lavori finalizzati a garantire la sicurezza di una casa e prevenire illeciti. Le spese su cui si applica lo sgravio fiscale devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2024 e sono quelle di installazione, ad esempio, di recinzioni, allarmi o antifurti, videocitofoni e così via. L’operatività dell’agevolazione, che altrimenti sarebbe scaduta il 31 dicembre 2021, è stata estesa sino a tutto il 2024 dalla Legge di Bilancio 2022. La sua conferma arriva anche in Legge di Bilancio 2024. Ma attenzione, questa misura non è connessa – come accade per altri tipi di interventi – alla riqualificazione edilizia e non è necessario aver sostenuto altre spese di ristrutturazione per avere accesso a questo bonus.
ll bonus sicurezza funziona sotto forma di detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro. La detrazione può essere richiesta direttamente sulle spese ammesse e viene riconosciuta a rate, per un periodo di 10 anni, cioè in 10 quote annuali. Per ottenerla, quindi, è necessario conservare tutta la documentazione utile e presentarla in sede di dichiarazione dei redditi.
Ribadiamo che, come per gli altri bonus edilizi 2024, a esclusione del bonus barriere architettoniche, non è possibile fruire del bonus sicurezza con lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Il pagamento degli interventi ammessi, inoltre, deve essere effettuato tramite metodi tracciabili, come carta di credito o debito, bancomat o bonifico bancario. In quest’ultimo caso deve essere usato, come attestazione delle spese sostenute, un “bonifico parlante”, ossia un bonifico che renda chiare le informazioni sul soggetto che sostiene la spesa, codice fiscale, numero Partita IVA del beneficiario del pagamento, data e numero della fattura, importo totale.
Non esiste una vera e propria domanda per il bonus sicurezza, ma si ottiene in fase di dichiarazione dei redditi con la presentazione del modello 730 o del modello Redditi PF (ex Unico). La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. È possibile presentare la dichiarazione in autonomia oppure, meglio, con l’aiuto di un consulente fiscale o di un CAF. Per ottenere lo sgravio, nella causale indicata nel modello di dichiarazione vi sono i dati che andranno obbligatoriamente riportati.
È possibile richiedere inoltre il bonus sicurezza senza ristrutturazione. L’agevolazione non è connessa a lavori di ristrutturazione o di riqualificazione edilizia, ma è una detrazione “indipendente”.