Cappotto termico: si può realizzare col Superbonus 110%?
L'intervento nella propria abitazione rientra nell'agevolazione. Per averlo però occorre seguire specifiche raccomandazioni. Ecco tutti i dettagli
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni dettagli legati al Superbonus 110% chiarendo che può essere ottenuto anche per la realizzazione del cappotto termico. Nello specifico, l’ente ha indicato quali sono le caratteristiche sia dell’intervento, sia dell’abitazione in cui verrà realizzato, che permettono di ottenere il beneficio.
Ci sono aspetti molto importanti di cui tenere conto. Per esempio, questo tipo di lavori sono ammessi anche nel caso in cui l’edificio sia protetto da vincoli paesaggistici o eventuali regolamenti ambientali, edilizi e urbanistici. Ma cosa è il cappotto termico e quali miglioramenti permette di ottenere in un’abitazione?
Cappotto termico e Superbonus 110%: il caso specifico
L’Agenzia delle Entrate durante l’audizione a proposito del bonus davanti alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria ha chiarito alcuni aspetti sul legame tra Cappotto Termico e Superbonus 110%.
Nello specifico, l’ente ha risposto alla seguente domanda:
“Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche“.
Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’ente ha sottolineato che i dettagli riguardanti questo tipo di intervento si trovano all’interno dell’articolo 119, comma 2, del DL Rilancio.
Il Decreto prevede che se l’immobile ha un vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio o nel caso in cui l’intervento trainante sia vietato da eventuali regolamenti ambientali, edilizi e urbanistici, l’agevolazione si applica sempre a tutti gli interventi trainati. Naturalmente rimane l’obbligo di miglioramento minimo di due classi energetiche o se non è possibile ottenere una classe energetica più alta nel caso in cui l’edificio sia già nella penultima classe e quindi non sia possibile migliorare di due classi. Tra gli interventi che rientrano nel beneficio spicca anche il cappotto termico interno.
Cappotto termico: quando rientra nel Superbonus 110%
L’intervento per essere ammesso a beneficio deve avere specifiche caratteristiche, per esempio le pareti verticali, oblique e orizzontali devono essere opache, senza dimenticare che deve significare un aumento dell’efficientamento pari ad almeno due classi energetiche e l’incidenza maggiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Se non si raggiunge è possibile beneficiare dell’ecobonus con alliquota 65% rispettando le disposizioni della Legge di Bilancio 2020.
L’importo massimo detraibile è di 60.000 € per ogni unità immobiliare di una costruzione. Inoltre, deve soddisfare i criteri ambientali minimi, ovvero i requisiti ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente per indirizzare imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione alla razionalizzazione dei consumi e degli acquisti sostenibili.
Per esempio, questi criteri, chiamati semplicemente CAM possono essere usati quando si acquista un nuovo prodotto o si effettua un nuovo lavoro nella propria abitazione: si deve tenere conto del ciclo di vita, che deve essere il più lungo possibile, ma anche i costi legati allo smaltimento o la disponibilità ambientale. I Cam sono presi in considerazione anche quando si effettuano lavori nell’unità abitativa per i quali si vuole accedere al Superbonus 110%.
Per usufruire del beneficio con l’installazione del cappotto termico è fondamentale avere all’interno della propria abitazione un impianto di riscaldamento o raffreddamento, ciò infatti permette di incrementare in modo sensibile l’efficientamento della casa e quindi accedere facilmente all’agevolazione.
Infine, ricordiamo che possono beneficiare del bouns le persone fisiche, i condomini, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli IACP o enti analoghi che effettuano le spese ammesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.