Superbonus 110% e 90%: ecco le nuove scadenze e regole da ricordare
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire le recenti novità sul Superbonus: approfondiamo tutti i cambiamenti in arrivo
Alessandro Speziali
Dottore in Economia
- Dalla proroga della scadenza agli sconti per fotovoltaico: le novità dell'Agenzia delle Entrate
- Superbonus: ecco quando spetta il 110 e il 90%
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una nuova circolare, la n. 13/E datata 13 giugno 2023, che introduce importanti aggiornamenti e dettagli sul Superbonus. Questa normativa, che riguarda gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, ha subito modifiche significative a seguito dei cambiamenti introdotti dai decreti “Aiuti-quater” e “Cessioni”.
La circolare fornisce precisazioni sulle nuove disposizioni, consentendo ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni interessate di comprendere meglio i requisiti e le modalità di accesso a tali benefici.
Dalla proroga della scadenza agli sconti per fotovoltaico: le novità dell’Agenzia delle Entrate
Attraverso la recente Circolare n. 13/E datata 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle modifiche apportate al Superbonus in seguito alle recenti modifiche introdotte dai decreti “Aiuti-quater” e “Cessioni”. Le principali novità possono essere riassunte in tre punti fondamentali:
- Proroga della scadenza per usufruire del Superbonus riguardante interventi sulle unità unifamiliari: la data limite è stata spostata dal 31 marzo al 30 settembre 2023. Tuttavia, affinché sia possibile beneficiare di questa proroga, è fondamentale che entro il 30 settembre 2022 siano stati completati lavori corrispondenti almeno al 30% dell’intervento complessivo.
- Possibilità di ripartire la detrazione in un arco temporale di 10 anni anziché 4 per le spese sostenute nel corso del 2022. Questo cambiamento rappresenta un notevole beneficio per i contribuenti, consente di distribuire l’onere fiscale legato alle spese sostenute per il Superbonus su un periodo di tempo più lungo.
- Introduzione di uno sconto fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici e all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti. Questa importante novità, estesa anche alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps) dalla legge di Bilancio 2023, rappresenta un’iniziativa significativa per promuovere l’adozione delle energie rinnovabili e sostenibili.
Superbonus: ecco quando spetta il 110 e il 90%
La Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 fornisce importanti dettagli sulle disposizioni relative al Superbonus, il quale viene concesso nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023. Queste detrazioni si applicano a diverse categorie di soggetti che effettuano determinati interventi, tra cui:
- Condomini e persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti e professioni;
- Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Persone fisiche proprietarie di singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio.
Tuttavia, è importante notare che queste disposizioni non si applicano agli interventi specificati al punto 1.1.1, ad esempio:
- Gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata entro il 25 novembre 2022;
- L’esecuzione dei lavori avviata prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, cioè prima del 18 novembre 2022;
- Gli interventi condominiali per i quali la CILA risulti presentata entro il 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Gli interventi relativi ai cosiddetti mini-condomini, che non sono tenuti a nominare un amministratore;
- Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso di interventi che rientrano in queste eccezioni, si applicano ancora le disposizioni precedenti, come specificato nel comma 8-bis: il 110% per il 2023, il 70% per il 2024 e il 65% per il 2025. Infine, la presentazione di un progetto di variazione alla CILA e la successiva delibera assembleare per l’approvazione di tale variante non influiscono sulla scadenza dei termini previsti per l’accesso al Superbonus.
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