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Terzo condono edilizio: cosa si può sanare e cosa viene escluso

Il terzo condono edilizio è uno strumento utile per sanare diverse irregolarità, ma quali interventi sono ammessi e quali esclusi? Approfondiamo la questione

15-07-2024
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Alessia Mancini

Content manager e blogger

Content manager e blogger, narratrice digitale appassionata di condividere idee e storie che ispirano e informano. Specializzata in interior design e tendenze del settore arredo, è affascinata da tutto ciò che riguarda il mondo della casa.
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Il terzo condono edilizio, introdotto nel 2003, rappresenta l’ultimo di una serie di provvedimenti legislativi volti a regolarizzare determinate situazioni edilizie irregolari in Italia. Questo strumento giuridico, pur offrendo opportunità di sanatoria per alcuni interventi, presenta limiti e restrizioni ben definiti, soprattutto in relazione a nuove costruzioni e ampliamenti in aree vincolate.

L’applicazione di questo condono continua a generare dibattiti e contenziosi, come dimostrato da recenti sentenze dei tribunali amministrativi. A questo proposito, chiariamo quali interventi possono beneficiare del Terzo condono edilizio e quali, invece, ne sono categoricamente esclusi.

Terzo condono edilizio: quali interventi è possibile sanare?

Il sistema normativo italiano ha visto l’introduzione di tre significativi condoni edilizi, con l’ultimo, risalente al 2003, che mantiene ancora oggi la sua rilevanza per coloro che cercano di regolarizzare determinate situazioni immobiliari. Questo terzo condono si colloca all’interno di un quadro legislativo che si è sviluppato nell’arco di quasi vent’anni, dal 1985 al 2003.

Attualmente, gli interventi che possono essere oggetto di questo condono comprendono:

  • Costruzioni realizzate in assenza di permessi
  • Lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati
  • Edificazioni basate su autorizzazioni successivamente annullate o scadute

È cruciale evidenziare che l’accesso a questa opportunità di condono non è garantito a tutti. Esistono infatti precisi criteri da rispettare, che riguardano:

  • Il periodo in cui sono stati effettuati gli interventi
  • I limiti di cubatura delle strutture interessate
  • L’esistenza di eventuali vincoli paesaggistici sull’area

Questi fattori sono determinanti per stabilire l’ammissibilità della richiesta di condono, rendendo il processo non automatico ma soggetto a una valutazione attenta e specifica per ogni caso. Il condono edilizio del 2003 rappresenta quindi uno strumento complesso, che offre la possibilità di regolarizzare certe situazioni edilizie, ma sempre nel rispetto di precise condizioni e limitazioni stabilite dalla legge.

Terzo condono edilizio: esclusi gli ampliamenti in aree vincolate

Il Terzo condono edilizio presenta limiti precisi riguardo agli interventi che possono beneficiarne, escludendo categoricamente le nuove costruzioni e gli ampliamenti di immobili esistenti. Questa restrizione si applica in modo particolare quando si tratta di aumenti di volume o di superficie delle strutture.

Un recente verdetto del Tar del Lazio, emesso il 19 giugno 2024 con sentenza numero 12515, ha ribadito questo principio respingendo un’istanza che mirava ad annullare il rifiuto di un condono. Il caso in questione riguardava un proprietario che aveva esteso la propria abitazione di oltre 40 mq senza le necessarie autorizzazioni edilizie e senza il benestare dell’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico.

La decisione del tribunale è stata influenzata in modo determinante dalla presenza di molteplici vincoli sull’area in cui si trova l’immobile. In effetti, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono può essere applicato solo a interventi di portata limitata, quali:

  • Restauro
  • Risanamento conservativo
  • Manutenzione straordinaria

Tuttavia, anche questi interventi sono ammissibili al condono solo se non comportano alcun incremento di cubatura o superficie.

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