Comunione o separazione dei beni dopo il matrimonio?
Molti sposi prima del matrimonio sono incerti su quale regime patrimoniale scegliere, se comunione o separazione dei beni: ecco le differenze e in quali casi è preferibile la separazione.
Silvia Baldassarre
Avvocato Civilista
Il Codice Civile stabilisce quali sono gli oneri economici e non solo degli sposi nei confronti dei figli e della famiglia e lascia loro la facoltà di scegliere il regime patrimoniale del matrimonio, la comunione o separazione dei beni.
Quando ci si sposa quindi, non si dovrà solo scegliere la location, il vestito e la torta, ma è bene valutare tutte le opzioni disponibili per il regime patrimoniale da adottare. A priori, non esiste una soluzione migliore dell’altra, ma è importante valutare diversi fattori, prima di prendere la decisione più idonea.
Le differenze tra la divisione dei beni e la comunione
Si tratta di due concetti molto diversi, che si possono spiegare facilmente in questo modo:
- la comunione dei beni avviene quando gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio diventano beni di proprietà comune, salvo alcune eccezioni.
- la separazione dei beni avviene quando ciascuno dei coniugi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
La separazione dei beni, quindi, permette di intestare i beni acquistati in seguito al matrimonio ad uno solo dei coniugi, ad entrambi ma in quote diverse o ancora ad entrambi ma in quote uguali. In caso invece di comunione, i beni acquistati, dal singolo o in coppia, dopo il matrimonio, sono cointestati. Questo determina delle conseguenze molto importanti, sia qualora il matrimonio dovesse finire, sia durante lo stesso.
Quale dei due conviene?
Nel caso in cui si scelga la comunione dei beni, i beni acquistati dopo il matrimonio sono di proprietà al 50% in capo a ciascun coniuge. Nell’ambito del regime di comunione si possono distinguere tuttavia tre categorie di beni:
- i beni che rientrano subito in questo regime come i risparmi, gli acquisti effettuati durante il matrimonio dai due coniugi insieme o separatamente, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
- i redditi personali dei coniugi: non cadono automaticamente in comunione ma si considerano oggetto della comunione e quindi verranno divisi, sempre che non siano già stati consumati, al momento dello scioglimento della comunione stessa (comunione de residuo).
- Beni personali di ciascun coniuge, non entrano nella comunione e sono: i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio, i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale, i beni ottenuti in via risarcitoria, la pensione per perdita della capacità lavorativa, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento o scambio di altri beni personali.
Nel caso dei beni in comunione ciascuno dei coniugi può amministrare i beni in modo autonomo, ma qualora dovessero essere compiute delle scelte che riguardano tali beni, ci deve essere il consenso di entrambi.
Nel caso in cui si scegliesse invece il regime della separazione, i coniugi mantengono l’esclusiva titolarità dei beni acquistati prima e dopo il matrimonio, mentre tutto ciò che è stato acquistato insieme si considera di proprietà in parti uguali.
Non esiste quindi una risposta univoca su quale sia il regime patrimoniale da scegliere. Dipende non solo dall’approccio dei coniugi in ordine alla gestione del denaro ma soprattutto dal tipo di attività lavorativa che svolgono, dalla solidità economica e dai rischi che corrono con la suddetta attività. Se ad esempio uno dei due è esposto a forti rischi patrimoniali, qualora venisse scelta la comunione dei beni, l’altro coniuge sarebbe più esposto a tali rischi.
Dei casi, a titolo esemplificativo, in cui potrebbe convenire optare per la separazione dei beni sono:
- un coniuge che ha un’impresa commerciale: in caso di fallimento o debiti, l’altro coniuge e i suoi beni non vengono coinvolti;
- un coniuge che ha figli avuti in altro matrimonio o convivenza: in caso di morte, la separazione dei beni semplificherebbe la successione ed eviterebbe magari dei conflitti tra coniuge e figli;
Quando va comunicata la scelta
Dopo aver celebrato il matrimonio, avviene la scelta del regime patrimoniale. Al termine del rito, che sia civile o religioso con effetti civili, l’incaricato alla funzione o celebrazione chiede agli sposi quale regime patrimoniale hanno scelto e, qualora non ci fosse alcune risposta, è prevista automaticamente la comunione dei beni.
Nel caso in cui i coniugi volessero modificare il regime di comunione o separazione dei beni scelto in origine, possono farlo in qualsiasi momento, ma con un atto pubblico. In questo caso sarà necessario contattare un notaio e chiedere la sua assistenza.
Questo chiaramente implica una successiva spesa, per questo motivo è consigliabile ponderare bene la scelta prima della celebrazione del matrimonio.