Il Superbonus 110% vale anche per case in rovina, ma attenzione ai dettagli
Superbonus per case in rovina? É possibile seguendo particolari regole: ecco quali sono e come si può risparmiare sulla ristrutturazione
Alessandro Speziali
Dottore in Economia
- Si può chiedere il Superbonus per edifici in rovina?
- Bisogna presentare l'APE?
- Vuoi ristrutturare un rudere con il Superbonus 110%?
Con edifici collabenti si intendono quelli in rovina. I cosiddetti ruderi sono molto diffusi nel nostro Paese e spesso vengono ignorati per anni. Ciò, oltre a deturpare il paesaggio, porta a tante occasioni mancate. Questi edifici sono vere e propri risorse da sfruttare per tutto il territorio.
Fortunatamente, possono essere ristrutturati risparmiando sugli interventi. Grazie al Superbonus 110% si possono rendere anche più efficienti a livello energetico. Per sfruttare l’agevolazione anche in questi casi è fondamentale attenersi a tutte le regole e presentare regolari permessi. Vediamo quali sono quelli per ottenere il bonus per edifici in rovina.
Si può chiedere il Superbonus per edifici in rovina?
I ruderi sono edifici in rovina, dove è impossibile vivere e che appartengono alla categoria catastale F/2. Non producono alcun reddito e che sarebbero destinati alla demolizione.
Secondo la Legge, un edificio collabente può beneficiare del Superbonus 110% ma a patto che abbia alcuni requisiti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti all’interno della risposta n.161 dell’8 marzo 2021:
- l’edificio deve essere esistente e non deve avere agevolazioni legate a nuove costruzioni
- al termine dei lavori, deve rientrare in categorie catastali che ammettono il bonus, quindi non deve diventare di lusso, ma avere un carattere resistenziale. Le categorie escluse sono A/1, A/8, A/9.
- deve essere soggetto a un cambio di destinazione d’uso: da rudere ad uso abitativo, solo allora sarà definito agibile.
Uno dei requisiti più importanti per avere il Superbonus è che l’edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, collegato alle stanze oggetto degli interventi, che possa essere riattivato. L’impianto deve essere conforme alla normativa D.lgs. 192/2005, dove sono elencati una serie di requisiti tecnici. L’esistenza di un impianto può essere comunicata con un’autocertificazione.
Per usufruire degli Ecobonus è necessario il cosiddetto Salto energetico di due classi, mediante APE prodotta ante e post opera;
Inoltre possiamo individuare come il testo specifichi che sia possibili l’ammissione dell’intervento di sola demolizione e ricostruzione. Non si parla quindi di tutta la intera categoria di ristrutturazione edilizia prevista dallo stesso art. 3 comma 1 lettera D del DPR 380/01. Ciò comporta che gli interventi di ripristino degli edifici non vi siano ricompresi nel SuperBonus.
Bisogna presentare l’APE?
Come sappiamo, il Superbonus 110% presuppone che l’edificio abbia un avanzamento di almeno due classi energetiche. Questo miglioramento deve essere certificato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Il documento viene redatto da un tecnico, che lo presenta sia prima che dopo gli interventi in modo da dimostrare il salto.
Cosa succede se l’edificio è un rudere? In questo caso, non è obbligatorio presentare l’APE. Ma bisogna avere un altro importante requisito, come indicato nell’articolo 1, comma 66 lettera C della manovra finanziaria del 2021: “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.”
Quindi, il requisito è che la ristrutturazione porti a un edificio della classe di efficienza più alta. Per essere sicuri di avere il beneficio e avere un edificio davvero sostenibili, la classe migliore – secondo la classificazione ufficiale – è A4.
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