Bonus mutuo under 36: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Il Bonus mutuo under 36 è stato prorogato per tutto il 2024, ma con alcuni cambiamenti. Approfondiamo tutte le novità diffuse dall'Agenzia delle Entrate
Alessia Mancini
Content manager e blogger
- Bonus mutuo under 36: i requisiti per ottenerlo
- Bonus prima casa 2024: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Bonus mutuo under 36: cosa cambia per l'Isee
L’acquisto della prima casa rappresenta un traguardo importante nella vita di molti giovani, ma spesso è accompagnato da sfide economiche significative. Per agevolare i giovani under 36 in questo importante passo, il Governo ha confermato per tutto il 2024 il Bonus mutuo under 36, ma con alcuni cambiamenti. Approfondiamo le novità prendendo in considerazione l’ultima circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus mutuo under 36: i requisiti per ottenerlo
Il Bonus prima casa under 36, introdotto dal Decreto Sostegni-bis n. 73 nel 2021, permette ai giovani single o coppie con un’età massima di 36 anni e un Isee familiare inferiore a 40.000 euro di accedere al Fondo di Garanzia dei Mutui Prima Casa per l’80% dell’importo. Sebbene la Legge di Bilancio 2024 non abbia prorogato le agevolazioni, il Decreto Milleproroghe 2024 ha esteso la loro validità fino al 31 dicembre 2024.
Tra i principali vantaggi vi è l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia per l’abitazione principale che per le pertinenze. Inoltre, se l’acquisto è soggetto a IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA pagata. Le agevolazioni si applicano anche ai finanziamenti connessi all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. In questi casi, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, né le tasse sulle concessioni governative.
Per beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, è necessario soddisfare alcune condizioni specifiche. L’abitazione deve rientrare in determinate categorie catastali, e il beneficiario deve trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre, è necessario dichiarare di non possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa nel Comune dell’immobile da acquistare, e di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
Bonus prima casa 2024: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il Decreto Milleproroghe ha esteso la validità delle agevolazioni previste dal Bonus prima casa per tutto il 2024, ma a patto che il contratto preliminare sia stato registrato entro il 31 dicembre 2023.
Con la circolare n.14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di istruzioni operative per richiedere le agevolazioni specificando che, per gli atti stipulati prima della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti presentando un Isee in corso di validità nel 2024, riferito allo stesso nucleo familiare presente alla data di stipula.
Per gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe), viene riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, pari alle imposte pagate in eccesso.
Gli atti stipulati nei primi mesi del 2024 possono beneficiare del credito d’imposta mediante la presentazione al notaio di una dichiarazione integrativa. In questa dichiarazione, il contribuente deve esprimere la volontà di avvalersi del contributo e attestare il possesso dei requisiti. L’atto integrativo può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, purché entro il termine di utilizzo del credito d’imposta stesso.
Bonus mutuo under 36: cosa cambia per l’Isee
Prima dell’entrata in vigore della proroga, per ottenere il Bonus mutuo under 36 era indispensabile aver richiesto l’Isee prima della data del rogito notarile. Dunque, non era possibile presentare dopo la data dell’atto un Isee con validità retroattiva, rilasciato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). La Dsu doveva essere presentata in anticipo, o almeno contestualmente, alla stipula del rogito, garantendo così che l’Isee sia valido al momento del contratto.
La nuova circolare introduce una precisazione: il requisito dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui deve essere rispettato al momento della stipula del contratto definitivo. Tuttavia, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, il contribuente può dimostrare a posteriori di avere i requisiti necessari. Infatti, se alla data del rogito non si dispone di un Isee valido, è possibile dimostrare di essere in regola con i requisiti anche successivamente, presentando un Isee valido nel 2024 riferito allo stesso nucleo familiare esistente alla data di stipula dell’atto.
Per i contratti definitivi stipulati a partire dal 1° marzo 2024, le modalità di attestazione dell’Isee rimangono quelle in vigore in precedenza, per cui bisogna presentare un Isee valido al momento del rogito e ottenuto attraverso una Dsu presentata in anticipo o contestualmente alla stipula dell’atto.
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