Francesca Cimellaro
Avvocato
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Comunione o separazione dei beni? Questo è il quesito in cui si imbattono moltissimi sposi prima di salire all’altare. Il Codice Civile stabilisce quali sono i doveri economici della coppia nei confronti dei figli e del nucleo familiare, ma sta agli sposi decidere se agire in comunione o separazione dei beni. La comunione dei beni matrimonio, ad esempio, è una condizione scelta da moltissime famiglie, ma potrebbe, se non ponderata bene, nascondere delle insidie non di poco conto. Ecco, quindi, con questa guida, un po’ di delucidazioni per facilitare i futuri sposi a scegliere la forma di condivisione più adatta alle proprie esigenze.
La comunione legale dei beni, così come la separazione dei beni, consiste in un regime volto a determinare la condivisione degli averi tra gli sposi.
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La comunione dei beni prevede che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio siano di entrambi i coniugi (stessa cosa per i debiti). La separazione dei beni, invece, prevede la proprietà esclusiva dei beni, acquistati sia prima che dopo il legame di matrimonio (stessa cosa per i debiti). Con la separazione dei beni, quindi, ogni persona mantiene a pieno la propria individualità . Il regime di comunione dei beni prevede, quindi, che davanti a delle scelte, il consenso debba avvenire da entrambe le parti.
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Verrà facile dedurre che il regime di comunione dei beni è da escludere se:
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La differenza tra comunione e separazione dei beni si fa sentire, quindi, in caso di decessi, fallimenti e tensioni nella coppia. La scelta del regime scelto deve avvenire dopo aver celebrato il matrimonio. Al termine del rito, il celebrante chiede agli sposi qual è la scelta patrimoniale desiderata. In caso di non risposta, lo Stato farà partire automaticamente la comunione dei beni.
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È importante sapere, inoltre, che lo Stato italiano non permette i patti prematrimoniali. Pertanto marito e moglie non possono accordarsi in anticipo per decidere come gestire i patrimoni in caso di divorzio. Ovviamente tutto quello che è stato premesso nei paragrafi precedenti non è valido per le coppie di fatto, come i conviventi che non hanno stipulato alcun patto matrimoniale, né civile e né religioso.
L’unica operazione che permette di cambiare il regime patrimoniale dopo quanto stabilito a fine rito del matrimonio, è la stipula di un’apposita convenzione tramite notaio. Sarà quest’ultimo a trasmettere all’ufficiale di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio, in modo che la modifica venga annotata sull’atto di matrimonio. Il costo di tale operazione varia a seconda del listino prezzi del notaio scelto. Indicativamente le cifre sono quelle indicate nella tabella sotto riportata:
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Tipologia di servizio | Costo |
Stipula convenzione | Da 400 a 1.500 € |
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Il prezzo varia a seconda del numero di atti da predisporre per la riorganizzazione del patrimonio familiare. A questo si devono aggiungere le imposte, i bolli e le spese di registrazione degli atti. Per risparmiare sulle spese notarili è consigliato inoltrare più richieste di preventivo. In questo modo l’utente mette a confronto le possibili spese e può scegliere quella più conveniente. L’inoltro delle richieste di preventivo possono avvenire direttamente sul sito di PG Casa, in pochi click e senza alcun vincolo.
Per le separazioni consensuali la comunione dei beni decade in maniera spontanea, con i chiarimenti in diritto che seguono.
Richiedi un Preventivo su PG CasaLa comunione dei beni, così come la separazione dei beni, consistono in regimi patrimoniali che possono essere cambiati solo attraverso l’ingaggio di un notaio, che provvederà ad inoltrare una stipula di convenzione all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio.
La comunione dei beni è un regime patrimoniale che può essere scelto in libertà e senza costi subito dopo il ritiro di matrimonio. Onerosa, invece, è la stipula di convenzione fatta dal notaio in caso di cambio regime, a cui devono essere sommati i costi delle imposte, dei bolli e le spese di registrazione degli atti.
Avvocato
L’avv. Francesca Cimellaro, laureata a pieni voti all’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la propria formazione presso il Foro di Milano, ove ha sviluppato un profondo interesse per l’esercizio della professione. Oggi è iscritta all’albo degli avvocati di Varese ed è socia della Camera Civile di Varese. Lo studio, situato nel cuore di Varese, si rivolge ad una clientela di privati, imprese e professionisti che necessitano della consulenza e dell’assistenza in ambito civilistico, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Obiettivo principale è la tutela dell’interesse del cliente, nel rispetto delle norme e del Codice di Deontologia. Lo studio opera principalmente nell’ambito del diritto civile, avvalendosi della collaborazione di professionisti di fiducia in tutti gli altri ambiti del diritto.