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GUIDA UTILE
A cura di:Francesca Cimellaro

Registrazione atti: quando è obbligatoria e quanto costa

Assieme all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro è una delle imposte indirette più popolari. Venne istituita con il decreto 131/86 in cui alla tariffa allegata sono indicati tutti gli atti soggetti all’imposta. Tali atti possono essere scritti, ma l’imposta può essere applicata anche a contratti di tipo verbale. Gli atti assoggettati all’imposta di registro possono essere a titolo oneroso, come ad esempio le compravendite, oppure atti dichiarativi, come la nomina di un soggetto che vanta un diritto reale su un bene, oppure anche atti gratuiti. Ma quali sono, nello specifico, gli atti soggetti a registrazione e come si registra un atto? Scoprilo di seguito.

Quali sono gli atti soggetti a registrazione?

In generale devono essere registrati:

  • gli atti formati per iscritto nel Territorio dello Stato;
  • gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi;
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

L’obbligo non c’è per gli atti indicati nella tabella allegata al Dpr 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Gli atti soggetti a registrazione possono esserlo in termine fisso (parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986) o in caso d’uso (parte seconda). In termine fisso, significa che la registrazione va richiesta entro un determinato numero di giorni. Si verifica il caso d’uso, invece, quando l’atto si deposita, per essere acquisito, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga per l’adempimento di un’obbligazione delle Amministrazioni stesse, oppure quando è obbligatorio per legge o regolamento.

In ogni caso, obbligo o meno, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere presentati alla registrazione dal pubblico ufficiale che li ha redatti o autenticati. La registrazione degli atti giudiziari è richiesta dal cancelliere.

Come registrare un atto?

Per effettuare la registrazione di un atto occorre compilare un modulo specifico, chiamato modello 69 e attestare l’avvenuto pagamento inserendo il modello compilato e l’elenco degli atti da registrare. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate necessitano di una copia conforme, mentre quelli sui diritti immobiliari una copia in carta libera. Per quanto riguarda invece le scritture private autenticate occorre presentare l’originale in bollo e una copia in carta semplice.

Col fine di smaltire più velocemente gli arretrati ed evitare di costringere le persone a recarsi materialmente in ufficio, negli ultimi tempi è possibile effettuare una registrazione telematica. È possibile registrare con questa pratica gli atti relativi ai diritti sugli immobili e i contratti di locazione immobiliare. Il notaio ha l’obbligo di effettuare la registrazione telematica per gli atti di compravendita, gli atti di cessione e di costituzione di diritti reali sugli immobili e quelli che riguardano le accettazioni di eredità espresse o tacite. Invece per gli atti riguardanti i mutui o le costituzioni di garanzie reali la registrazione telematica è solamente facoltativa.

Anche per i soggetti che locano oltre 100 immobili la registrazione telematica è obbligatoria. In questo caso è possibile presentare il modello telematico ed effettuare il pagamento attraverso il versamento di un F24. L’amministrazione dovrà poi fornire una ricevuta che attesti la ricezione della documentazione e del pagamento.

I termini per la registrazione degli atti

I termini massimi per effettuare la registrazione variano a seconda della natura dell’atto. Gli atti di locazione, se stipulati in Italia, devono essere registrati entro 30 giorni, mentre il termine ultimo per quelli stipulati all’estero è di 60 giorni.

Gli atti giudiziari rientrano nella categoria di atti soggetti a registrazione entro un termine fisso prestabilito dalla legge; la richiesta di registrazione da parte del cancelliere deve in generale pervenire all’ufficio finanziario decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

Quanto costa l’imposta di registro?

Il pagamento dell’imposta varia a seconda dell’atto da registrare e può essere: in misura proporzionale oppure in misura fissa. Nel primo caso viene applicata l’aliquota contenuta nella tariffa, moltiplicata per la base imponibile. Mentre l’imposta fissa è pari a 200 €, ad eccezione di alcuni atti.

I costi di registrazione andranno poi a sommarsi alla parcella del professionista a cui ti rivolgerai per sbrigare le pratiche necessarie per la registrazione dell’atto.

Sei alla ricerca di un professionista che offra il servizio di registrazione atti e non sai a chi rivolgerti? Vuoi sapere quanto ti verrebbe a costare effettuare la registrazione di un atto? Ottieni un preventivo gratuito tramite PG Casa e scegli la miglior soluzione per te!

Domande frequenti:


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L’avv. Francesca Cimellaro, laureata a pieni voti all’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la propria formazione presso il Foro di Milano, ove ha sviluppato un profondo interesse per l’esercizio della professione. Oggi è iscritta all’albo degli avvocati di Varese ed è socia della Camera Civile di Varese. Lo studio, situato nel cuore di Varese, si rivolge ad una clientela di privati, imprese e professionisti che necessitano della consulenza e dell’assistenza in ambito civilistico, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Obiettivo principale è la tutela dell’interesse del cliente, nel rispetto delle norme e del Codice di Deontologia. Lo studio opera principalmente nell’ambito del diritto civile, avvalendosi della collaborazione di professionisti di fiducia in tutti gli altri ambiti del diritto.